Cassazione Penale, Sentenza n. 32247/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva disposto gli arresti domiciliari, deducendo: (i) l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per aspecificità dei motivi (richiamando la carenza di specificità soprattutto rispetto alla sua posizione personale e facendo riferimento alla sentenza n. 46025/2013); (ii) la mancanza del requisito dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, per effetto del tempo trascorso e del fatto che la specifica agevolazione (legge di stabilità n. 208/2015) non è stata prorogata, oltre a contestare le inferenze su un ruolo dominante e i collegamenti con altri indagati come congetture prive di adeguato riscontro probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sull'aspecificità dell'appello del pubblico ministero, perché il Tribunale aveva specificamente affrontato i punti contestati; ha ritenuto inoltre che le censure sulla mancata attualità delle esigenze cautelari fossero generiche e consistessero in una diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, non idonea a fondare il ricorso in Cassazione. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare un'ammenda di euro tremila in favore della cassa delle ammende; la cancellaria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge di stabilità n. 208/2015
menzionata come agevolazione sfruttata fino al 31 dicembre 2023 e non prorogata
Il Collegio ha ritenuto che la cessazione della specifica agevolazione non esclude la pericolosità e la propensione a reiterare l'attività illecita, in quanto l'organizzazione è in grado di riorganizzarsi e sfruttare altre misure normative per conseguire profitti illeciti.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
citato per gli adempimenti a carico della cancelleria
Richiama semplicemente gli adempimenti amministrativi da eseguire dopo la sentenza; nessuna valutazione sostanziale collegata alla decisione cautelare.
Principio giurisprudenziale (Cass. sez. pen. sent. n. 46025/2013)
richiamata in relazione all'aspecificita' dei motivi d'appello
Secondo il principio citato, l'impugnazione deve contenere motivi specifici; il Collegio, esaminando l'appello del PM, ha però ritenuto che esso avesse contestato punti specifici dell'ordinanza del GIP e pertanto fosse ammissibile.
Principio di ammissibilità del ricorso per cassazione sulle misure cautelari
"il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione"
La Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure del ricorrente fossero ricostruzioni alternative dei fatti e non indicassero violazioni normative specifiche né manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La mera decorrenza del tempo non esclude automaticamente le esigenze cautelari: va valutata la sistematicità, l'organizzazione e la capacità di riorganizzazione del sodalizio criminoso.
- Un appello del pubblico ministero è inammissibile se aspecifico; tuttavia il giudice d'appello deve verificare se l'impugnazione contenga censure specifiche rispetto alla decisione impugnata e motivare la propria valutazione.
- In Cassazione le censure sulle misure cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; le contestazioni che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La cessazione di una misura normativa sfruttata per il reato contestato non esclude la possibilità di applicare misure cautelari quando emergano elementi che dimostrino la capacità dell'organizzazione di sfruttare altri strumenti o agevolazioni per delinquere.
- Ricorsi generici o reiterativi possono comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di ammende per colpa nella presentazione.
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