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Sentenza

Sentenza n. 4/2026 - Aosta, Sezione 1

“PER L’ACCERTAMENTO - dell’illegittima applicazione della Legge elettorale n. 27 del 27/02/2025 - 14/19 agosto 2025 alla competizione elettorale per il 17° rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta tenutasi il 28 settembre 2025, e, conseguentemente, - dell’illegittimità del Provvedimento di proclamazione degli eletti nella competizione elettorale per la nomina del 17° Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, da parte del Presidente dell’Ufficio elettorale (riportata dalla comunicazione 8 ottobre 2025 del Presidente della Regione Valle d’Aosta). inoltre: - della dubbia costituzionalità dell’art. 3, 3° comma della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025 nella parte in cui prevede che: “Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza”, per violazione dell’art.16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché dell’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3; - della non manifesta infondatezza del rilievo d’incostituzionalità dell’art. 3, 3° comma della legge regionale della Regione Valle d’Aosta 27/02/2025 (per contrasto con gli artt. 3 e 48, Cost., nonché per contrasto con l’art. 16, 2° comma dello Statuto della Regione Valle d’Aosta, nonché con l’art. 3/bis, LR VA 12 gennaio 1993, n. 3). E PER IL CONSEGUENTE ANNULLAMENTO del Provvedimento più sopra cennato, col quale il Presidente dell’Ufficio elettorale ha proclamato (ai sensi dell’art. 52, LR VO n. 3 del 1993) l’elezione dei Consiglieri nella 17.ma tornata per il rinnovo del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali incompatibili con il corretto svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del 17° Consiglio Regionale della Regione Valle d’Aosta”.

Giustizia amministrativa202500052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Proclamazione degli eletti al 17° Consiglio regionale della Valle d’Aosta, comunicata l’8 ottobre 2025, e applicazione della legge regionale n. 27/2025 alle elezioni del 28 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto azione popolare elettorale contestando l’applicazione della legge regionale n. 27/2025, entrata in vigore il 20 agosto 2025, alle elezioni regionali del 28 settembre 2025. Hanno sostenuto: l’eccesso di potere del Presidente del Consiglio regionale, o della Giunta regionale, per avere deciso l’applicazione della nuova disciplina oltre i limiti delle proprie competenze; la violazione dell’art. 11 delle Preleggi e dei principi costituzionali in materia di elettorato e partecipazione politica, assumendo che l’indizione dei comizi avrebbe cristallizzato la normativa applicabile all’intero procedimento elettorale; la violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione, per l’entrata in vigore della riforma a ridosso delle elezioni e il conseguente pregiudizio alla parità di condizioni nella competizione. Le ricorrenti hanno inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale della disciplina che consente tre preferenze imponendo, in caso di espressione di tutte e tre, che almeno una riguardi candidati di genere diverso, con annullamento dell’ultima preferenza in caso contrario, per contrasto con lo Statuto speciale, con l’art. 3-bis della legge regionale n. 3/1993 e con gli artt. 3 e 48 Cost. La Regione ha eccepito la mancata notifica ad almeno un controinteressato e il difetto di legittimazione e interesse delle ricorrenti, in quanto semplici elettrici.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto sufficiente la notifica effettuata al Presidente della Regione anche presso la residenza personale, poiché questi risultava eletto consigliere e quindi titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto; ha inoltre rilevato che il giudice conserva il potere-dovere di integrare il contraddittorio, ma ha ritenuto di poterne derogare l’esercizio per la manifesta infondatezza del ricorso. Quanto alla legittimazione, ha affermato che l’art. 130 c.p.a. riconosce anche all’elettore una legittimazione speciale, configurando un’azione popolare diretta alla tutela dell’interesse pubblico alla regolarità delle operazioni elettorali, anche quando il ricorrente non sia candidato né direttamente coinvolto nella competizione. Nel merito, il TAR ha escluso che l’indizione dei comizi cristallizzi la disciplina applicabile all’intero procedimento. Il procedimento elettorale è complesso e articolato in fasi autonome, sicché opera il principio tempus regit actum: ciascuna fase è regolata dalla normativa vigente al momento del suo compimento. La legge regionale n. 27/2025, entrata in vigore prima della presentazione delle liste, dell’inizio della campagna elettorale e, comunque, prima delle operazioni di voto, doveva pertanto disciplinare la votazione e lo scrutinio. Il decreto di convocazione dei comizi ha funzione di indizione e di fissazione della data delle elezioni, ma non costituisce lex specialis capace di rendere ultrattiva la disciplina previgente. Il TAR ha inoltre escluso la violazione dei principi di ragionevolezza, buona amministrazione e parità di condizioni, poiché elettori e candidati erano sottoposti allo stesso quadro normativo, reso conoscibile con congruo anticipo. Quanto alla questione costituzionale sulla preferenza di genere, il TAR ha ritenuto inconferente il parametro statutario invocato dalle ricorrenti e non utilizzabile, quale parametro di costituzionalità, una legge regionale di pari rango. Ha poi rilevato che il quadro costituzionale successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 422/1995 ha valorizzato la promozione della parità di accesso alle cariche elettive. Richiamando soprattutto le sentenze della Corte costituzionale n. 49/2003 e n. 4/2010, ha ritenuto la preferenza di genere una misura promozionale e non coattiva, che amplia le possibilità di scelta dell’elettore senza predeterminare il risultato elettorale né alterare artificialmente la composizione dell’assemblea. La questione è stata quindi giudicata manifestamente infondata e non è stata rimessa alla Corte costituzionale. Il ricorso è stato definitivamente respinto; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.a.

    Prevede, in materia elettorale, la legittimazione del candidato e quella dell’elettore; quest’ultima configura un’azione popolare diretta alla tutela dell’interesse pubblico alla regolarità delle operazioni elettorali.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Richiede la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuato nell’atto impugnato.

  • art. 49, commi 1 e 2, c.p.a.

    Attribuisce al giudice il potere-dovere di integrare il contraddittorio e consente di derogare a tale adempimento quando il ricorso sia manifestamente infondato.

  • art. 11 Preleggi

    La legge non dispone che per l’avvenire

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti contro l’applicazione della nuova legge elettorale, ma il TAR ha ritenuto che non vi fosse applicazione retroattiva, operando il principio tempus regit actum sulle fasi non ancora compiute.

  • art. 15, comma 2, Statuto speciale della Valle d’Aosta

    Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali

    Costituisce il parametro statutario pertinente per la disciplina regionale volta a promuovere l’equilibrio della rappresentanza di genere.

  • art. 3, comma 1, legge regionale Valle d’Aosta 14 agosto 2025, n. 27

    Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza

    La disposizione introduce una preferenza di genere qualificata, ritenuta compatibile con la Costituzione perché opera come misura promozionale e non predetermina il risultato elettorale.

  • art. 34, comma 3, legge regionale Valle d’Aosta n. 3/1993

    Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l’annullamento dell’ultima preferenza

    È la disposizione della legge elettorale regionale sostituita dalla legge n. 27/2025 e applicabile alle operazioni di voto svoltesi dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87

    Richiede la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per attivare l’incidente di costituzionalità; requisito ritenuto insussistente nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale invocato contro la preferenza di genere; il TAR ha escluso la violazione alla luce dell’evoluzione costituzionale in materia di pari opportunità.

  • art. 48 Cost.

    La disciplina della preferenza di genere non viola la libertà del voto, poiché amplia le possibilità di scelta senza imporre un risultato elettorale predeterminato.

  • art. 117, comma 7, Cost.

    Richiamato quale elemento dell’evoluzione del quadro costituzionale che impone di promuovere la parità di accesso di donne e uomini alle cariche elettive.

Massime di principio

  • Il procedimento elettorale è un procedimento complesso articolato in fasi autonome; in applicazione del principio tempus regit actum, ciascuna fase è disciplinata dalla normativa vigente al momento del suo compimento, senza che la normativa vigente al momento dell’indizione dei comizi acquisti ultrattività.
  • Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indice la consultazione e ne fissa la data, ma non costituisce lex specialis capace di cristallizzare la disciplina applicabile all’intero procedimento elettorale o di impedire l’applicazione di una legge sopravvenuta alle fasi non ancora compiute.
  • La legittimazione dell’elettore prevista dall’art. 130 c.p.a. ha natura di azione popolare: l’elettore può contestare vizi delle operazioni elettorali idonei, se accolti, a correggere il risultato o a imporre la rinnovazione delle operazioni, anche senza una lesione di una propria posizione giuridica sostanziale.
  • Una disciplina elettorale che consenta più preferenze imponendo, per l’espressione del numero massimo, la presenza di candidati di genere diverso non viola di per sé la libertà del voto né il principio di eguaglianza quando amplia le possibilità di scelta, non predetermina il risultato elettorale e opera come misura promozionale e indiretta di riequilibrio della rappresentanza.
  • L’incidente di costituzionalità non può essere attivato quando la questione prospettata sia manifestamente infondata; inoltre, una disposizione legislativa regionale di pari rango non può fungere da parametro di legittimità costituzionale della norma regionale impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

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