L.R. Valle d'Aosta 27/2025
Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina elettorale della Valle d’Aosta reintroducendo la possibilità di esprimere fino a tre preferenze nella lista votata e imponendo, in caso di tre preferenze, che almeno una sia per candidati di genere diverso. Aggiorna inoltre scheda, modalità di voto, nullità delle preferenze irregolari e tabelle allegate. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.
Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere nelle elezioni del Consiglio regionale valdostano
Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere nelle elezioni regionali valdostane
La legge regionale interviene sulla disciplina delle elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, modificando la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3. L’obiettivo è ripristinare fino a tre preferenze per lista e introdurre un vincolo di rappresentanza di genere quando l’elettore esprime il massimo delle preferenze.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano esclusivamente l’elezione del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e incidono sulle regole di espressione del voto, sulla validità delle schede e sulle modalità di scrutinio previste dalla l.r. 3/1993.
Numero di preferenze e voto di lista
Ogni elettore dispone di un voto di lista e può esprimere preferenze all’interno della lista votata per un numero di candidati non superiore a tre. La scheda valida continua a rappresentare un voto di lista, mentre le preferenze operano come scelta aggiuntiva all’interno della lista prescelta.
Rappresentanza di genere nelle preferenze
Quando l’elettore esprime tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso rispetto agli altri indicati. In mancanza di tale requisito, l’ultima preferenza è annullata. La norma introduce quindi un vincolo di alternanza di genere limitato al caso di massimo delle preferenze.
Scheda elettorale e segni consentiti
Accanto a ogni contrassegno sono previste tre linee orizzontali per consentire l’espressione delle preferenze. Restano vietati altri segni o indicazioni, così da preservare la chiarezza della scheda e la validità del voto.
Modalità di espressione delle preferenze
Le preferenze devono essere scritte negli spazi a fianco del contrassegno votato, usando la matita copiativa. L’elettore può indicare il nome e cognome del candidato, oppure il solo cognome se non vi sono ambiguità; in caso di omonimia è necessario indicare nome e cognome e, se occorre, data e luogo di nascita. È ammesso anche l’uso del numero arabo corrispondente alla posizione del candidato in lista.
Casi di validità del voto anche senza contrassegno
Se l’elettore non indica alcun contrassegno ma esprime preferenze per candidati appartenenti tutti alla medesima lista, il voto si intende attribuito a quella lista. Lo stesso vale se sono stati indicati più contrassegni, ma le preferenze riguardano candidati di una sola delle liste contrassegnate. Analogo criterio vale per il voto espresso senza contrassegno ma con sole preferenze inequivoche per candidati della stessa lista.
Nullità e irregolarità delle preferenze
Se l’elettore esprime più di tre preferenze, tutte le preferenze sono nulle, ma resta valido il voto di lista. Sono inoltre nulle le preferenze non chiare, tali da non distinguere il candidato dagli altri della stessa lista, e quelle riferite a candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Le preferenze espresse in numero sono nulle se generano incertezza, ma si considerano non apposte, lasciando fermo il voto di lista.
Aggiornamenti alle operazioni di spoglio e alle tabelle
La legge adegua anche la disciplina relativa allo scrutinio e alle indicazioni delle preferenze nei conteggi, sostituendo il riferimento alla singola preferenza con quello alle eventuali preferenze espresse. Inoltre sostituisce le tabelle B e Bbis allegate alla l.r. 3/1993 con nuove tabelle allegate alla legge stessa.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 20 agosto 2025.
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