Sentenza del 12/12/2018 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Esenzione tassa automobilistica regionale per autoveicoli immatricolati da più di venti anni: dimostrazione della vetustà e del riconosciuto interesse storico e collezionistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per l'anno 2005, richiesta per un'autovettura immatricolata nel 1980 e quindi ultraventennale. Il contribuente sosteneva che il solo requisito della vetustà fosse sufficiente, oppure che l'attestazione ASI avesse valore meramente probatorio. La Regione sosteneva invece che fossero necessari sia il superamento dei venti anni sia la dimostrazione del particolare interesse storico e collezionistico del veicolo, secondo l'art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342/2000.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello della Regione e riformato la sentenza di primo grado, stabilendo che il superamento dei venti anni non è sufficiente per ottenere l'esenzione. Occorre anche provare che lo specifico veicolo possieda un particolare interesse storico e collezionistico, mediante l'inserimento nelle determinazioni annuali dell'ASI, un'attestazione ASI anche senza iscrizione all'associazione oppure, qualora l'ASI non possa rilasciarla, mediante altri idonei elementi probatori. Poiché il contribuente aveva dimostrato soltanto la vetustà del veicolo, l'esenzione è stata negata. Le spese di giudizio sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
Art. 63, commi 1-4, legge 21 novembre 2000, n. 342
Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche ... i veicoli ... a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione; l'esenzione ... è altresì estesa ... ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni.
Per i veicoli ultraventennali l'esenzione richiede congiuntamente il requisito temporale e il particolare interesse storico e collezionistico. Tale interesse deve essere individuato dall'ASI e provato con documentazione idonea; non è necessaria, in sé, l'iscrizione del veicolo nei registri associativi.
Art. 60, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
La disposizione disciplina la circolazione stradale e non può essere utilizzata, da sola, per riconoscere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 63 della legge n. 342/2000, che richiede il più specifico requisito del particolare interesse storico e collezionistico.
Sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2005, n. 455
È richiamata a sostegno della distinzione tra la nozione di interesse storico e collezionistico rilevante per la circolazione stradale e quella di particolare interesse storico e collezionistico richiesta per l'agevolazione fiscale.
Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 26300 del 19 settembre 2011
È richiamata per confermare che l'iscrizione nei registri storici prevista dal Codice della strada non costituisce automaticamente prova sufficiente ai fini dell'esenzione tributaria.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sui veicoli ultraventennali, l'età del mezzo è soltanto uno dei requisiti: deve essere dimostrato anche il particolare interesse storico e collezionistico.
- L'iscrizione a un registro storico non è necessariamente una condizione costitutiva del beneficio, ma una certificazione o attestazione dell'ASI costituisce il principale mezzo di prova.
- Una semplice autocertificazione della vetustà o il solo fatto che il modello sia potenzialmente storico non bastano: la prova deve riguardare le caratteristiche concrete dello specifico veicolo, quali originalità, autenticità e conservazione.
- Se l'ASI non rilascia l'attestazione, il contribuente può provare il requisito con altri mezzi, ma l'onere della prova resta a suo carico.
- Le regole fiscali devono essere tenute distinte da quelle del Codice della strada: l'iscrizione a un registro utile per la circolazione non garantisce automaticamente l'esenzione dalla tassa automobilistica.
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