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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina del Responsabile del Servizio Centrale di Committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 134/611 pubblicata sul portale web della centrale di committenza in data 10/12/2025 e comunicata nella medesima data, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei “servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la redazione della relazione geologica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento: Rifacimento sottoservizi e delocalizzazione impianto di depurazione in loc. San Lorenzo al Lago (MC) - Ordinanza speciale del Commissario alla Ricostruzione n. 35 del 20/05/2022 - Sisma 2016” in favore del costituendo RTP Studiosps Idraulica e Ambiente S.r.l., AGT Ingegneria S.r.l., Archeotech Studio Ass.to, Ing. Filippo M. Stucchi, nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, nonché per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto pubblico eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e del diritto della società ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto di servizi e a subentrare nel contratto e/o per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla parte ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Seprim dell'ing. Santini Giuseppe s.a.s. in proprio e quale mandataria del costituendo RTP il 9\2\2026: per l’annullamento, della determina del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 7 del 23/1/2026, depositata nel giudizio RG n. 9/2026 in data 26/1/2026, con la quale - a seguito della notifica del ricorso da parte della Seprim S.a.s. per l’impugnativa della Determinazione del Responsabile del servizio C.U.C. del 10/1/2025 di aggiudicazione della procedura e del soccorso istruttorio avviato dalla Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 36/2023 – l’Unione Montana Potenza Esino Musone ha determinato “di dichiarare la conclusione del sub-procedimento di soccorso istruttorio avviato nei confronti dell’o.e. aggiudicatario RTP da costituirsi “StudioSps Idraulica e Ambiente Srl, AGT Ingegneria Srl, S.G.A., Archeotech Studio Ass.to, Ing. Filippo M. Stucchi”, nel senso della sussistenza del requisito in capo all’operatore economico aggiudicatario conformemente alle previsioni della lex specialis di gara” e “di confermare l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, la redazione della relazione geologica, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento: “Rifacimento sottoservizi e delocalizzazione impianto di depurazione in Loc. San Lorenzo al Lago (MC) – Ordinanza Speciale del Commissario alla Ricostruzione n. 35 del 20/05/2022 – Sisma 2016” – CUP: F27H21004930001, assunta con determinazione n. 134 (R.G. 611) del 10/12/2025, in capo al costituendo RTP da costituirsi “StudioSps Idraulica e Ambiente Srl, AGT Ingegneria Srl, S.G.A., Archeotech Studio Ass.to, Ing. Filippo M. Stucchi” alle condizioni tecniche ed economiche presse in sede di gara”; nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguente, nonché per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto pubblico eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio e del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto di servizi e a subentrare nel contratto e/o per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito dalla parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di servizi tecnici di ingegneria e architettura e successivo provvedimento di conferma dell’aggiudicazione all’operatore economico controinteressato, adottato dopo soccorso istruttorio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un costituendo RTP per l’affidamento di servizi tecnici relativi a un intervento di rifacimento dei sottoservizi e delocalizzazione di un impianto di depurazione connesso al sisma del 2016. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti; nel merito, l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro nell’affidamento e, in subordine o alternativa, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante, all’esito del soccorso istruttorio avviato ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023, ha dichiarato sussistente il requisito in capo all’aggiudicatario e confermato l’aggiudicazione. Dal testo dell’ordinanza non risultano dettagli ulteriori sui singoli vizi dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame, il ricorso è stato ritenuto privo di sufficiente fumus boni iuris, in considerazione dell’art. 14 del disciplinare di gara, che rende sanabili l’omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, salvo il caso di false dichiarazioni. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il danno prospettato non appariva irreparabile: la ricorrente aveva chiesto sia il subentro nel contratto sia il risarcimento del danno. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 13 maggio 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha escluso la sussistenza delle condizioni per adottare misure cautelari.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa del soccorso istruttorio avviato dalla centrale di committenza nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario.

  • art. 14 del disciplinare di gara

    “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”

    La clausola è stata valorizzata per ritenere, in sede cautelare, sanabili le irregolarità contestate all’aggiudicatario, con conseguente insufficienza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dell’ammissione o dell’aggiudicazione non presenta sufficiente fumus boni iuris quando la lex specialis prevede espressamente la sanabilità delle omissioni, incompletezze o irregolarità delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, salvo il caso di false dichiarazioni.
  • La domanda cautelare può essere respinta per difetto di periculum in mora quando il pregiudizio dedotto non appare irreparabile e il ricorrente abbia chiesto rimedi idonei a preservare l’utilità della tutela, quali il subentro nel contratto o il risarcimento del danno.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorio

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