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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34875/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del vizio totale di mente. In sostanza lamentava che i giudici di merito avessero erroneamente valorizzato le risultanze peritali, non condividendo la richiesta difensiva di ritenere la totale incapacità di intendere e di volere. Con il secondo motivo contestava il giudizio sulla pena, sostenendo che la Corte territoriale non avesse applicato una maggiore diminuzione in ragione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era diretto a contestare la valutazione di merito sulla capacità di intendere e di volere e sull'esito della perizia, mentre il secondo mirava a una rivalutazione della congruità della pena, materia rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 89 c.p.

    Richiamato per indicare che i giudici di merito avevano riconosciuto i presupposti della circostanza attenuante della seminfermità mentale, ma non quelli del vizio totale di mente.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato per sostenere che la graduazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire secondo i criteri legali e non può essere rivalutata in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura della perizia quando i giudici di merito abbiano motivato in modo логico e coerente sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico e non può sostituirsi al giudizio di merito sulla attendibilità e sulla rilevanza delle risultanze processuali.
  • La censura sulla pena è inammissibile quando miri soltanto a ottenere una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze e continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in modo non arbitrario e non illogico.
  • Il riconoscimento della seminfermità mentale non impone automaticamente il riconoscimento del vizio totale di mente, potendo il giudice distinguere tra una riduzione della capacità e la sua esclusione totale sulla base delle risultanze peritali e probatorie.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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