Cassazione Penale, Sentenza n. 19892/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo ha confermato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per il prelievo ingiustificato di euro 13.000 dalle casse della s.r.l. Mascellani (fallita il 21/05/2009). I motivi di ricorso denunciano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale, sostenendo che i prelievi rappresentavano il pagamento di un credito retributivo dell'amministratore (anche modesto) e che la Corte ha errato nel ritenere inesistente tale credito; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta, osservando che i prelievi erano modesti, periodici e con causa solutoria, senza elementi obiettivi di fraudolenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi non manifestamente infondati e, in conseguenza, ha preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato. Calcolando il termine massimo (dieci anni decorrenti dal fallimento del 21/05/2009), gli aumenti e la sospensione per emergenza pandemica, il termine di prescrizione è risultato decorso il 24/01/2022. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per prescrizione, con estinzione del reato.
Norme richiamate
termine di prescrizione ordinario e sue determinazioni
utilizzato per calcolare il termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena edittale applicabile
aumento del termine di prescrizione di un quarto quando la pena è aumentata o è comminata una pena superiore
applicato per incrementare il termine di prescrizione in ragione della pena edittale risultante
art. 83 decreto-legge 17/03/2020 n. 18, conv. legge 24/04/2020 n. 27
sospensione dei termini processuali per l'emergenza pandemica
ha determinato una sospensione dei termini utile a sospendere il decorso della prescrizione per un periodo quantificato in 64 giorni
Cass. SS.UU. n. 1545/2017 (giurisprudenza civile)
richiamata nella motivazione in ordine ai rapporti tra amministratore e società e alla qualificazione del compenso
richiamata come riferimento sulla nozione di immedesimazione organica e sui profili di pignorabilità/compenso, ma non assume di per sé la quantificazione o l'automaticità della presunzione di credito retributivo
Massime di principio
- In caso di contestazione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta preferenziale, la qualificazione dipende dalla sussistenza provata di un credito effettivo dell'amministratore o di un'autorizzazione statutaria/delibera che legittimi il prelievo; non è sufficiente una generica deduzione sulla natura retributiva.
- I prelievi ripetuti e anche di modestissima entità possono integrare bancarotta fraudolenta se manca un credito esigibile e sussiste l'intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori; la valutazione richiede esame concreto degli indici di fraudolenza e della documentazione.
- La motivazione della sentenza deve affrontare specificamente l'effettività del credito dell'amministratore quando tale fatto è decisivo per la riqualificazione del reato; l'omessa valutazione può rendere il motivato impugnabile.
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le cause di interruzione, degli aumenti di termine previsti dall'art. 161 c.p. e delle sospensioni straordinarie (es. normative emergenziali come l'art. 83 d.l. n. 18/2020); un errore nel conteggio può determinare l'annullamento della condanna per estinzione del reato.
- Se la Cassazione ritiene i motivi non manifestamente infondati e risulta decorso il termine di prescrizione, può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; ciò toglie la materia dal processo penale senza possibilità di nuovo giudizio sulla stessa condanna.
- In ipotesi analoghe è prudente conservare e produrre documentazione probatoria del credito (delibere, liquidazioni formali, conteggi retributivi, corrispondenza) e dimostrare la causa dei prelievi per evitare la qualificazione come distrazione fraudolenta.
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