Cassazione Penale, Sentenza n. 47139/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per peculato, deducendo: (i) errata qualificazione dei fatti come peculato continuato anziché furto aggravato continuato, sostenendo che non aveva la disponibilità delle cose per ragione d'ufficio poiché non era incaricato della gestione dei colloqui e della custodia delle cassette; (ii) illegittimità della qualificazione per valore irrisorio delle cose sottratte, con richiamo al principio che il peculato richiede offesa apprezzabile all'integrità patrimoniale pubblica; (iii) omissione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), per doppia valutazione dei medesimi elementi e per il fatto che l'imputato era incensurato e di condotta non particolarmente grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la questione relativa alle mansioni specifiche perché non sollevata in appello e perché comunque dai fatti accertati risultava che Giordano, in servizio come assistente capo della polizia penitenziaria, disponeva del duplicato delle chiavi delle cassette messe a disposizione dall'amministrazione e poteva accedere ai locali dove i visitatori depositavano effetti; i beni depositati erano quindi nella sua disponibilità per ragione di servizio e la condotta è configurabile come peculato (art. 314 c.p.). Il rilievo sul valore non ha trovato accoglimento: tra gli oggetti sottratti vi era denaro per complessivi 175 euro, valore apprezzabile. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha legittimamente negato il loro riconoscimento in ragione della ripetitività delle condotte e della gravità dell'abuso delle funzioni pubbliche. Il rigetto comporta la conferma della condanna e l'imposizione delle spese processuali al ricorrente.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale si appropria di denaro o altre cose mobili altrui che sono entrate nella sua disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio; anche la disponibilità materiale conseguita nell'espletamento di compiti di vigilanza può integrare il titolo funzionale richiesto dalla norma
art. 81 cod. pen. (concorso di reati, continuazione)
Applicata per la valutazione della continuazione tra più appropriazioni uniformemente commesse dal medesimo agente
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Laddove il giudice ha discrezionalità nel riconoscere le attenuanti generiche, la loro negazione è legittima se motivata in relazione a elementi quali la ripetitività delle condotte o l'abuso delle funzioni pubbliche
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
I parametri di cui all'art. 133 (gravità del fatto, modalità, personalità del reo) possono legittimamente ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche quando emergono elementi di particolare gravità o reiterazione
art. 125 cod. proc. pen. (prescrizione dell'innovazione in cassazione)
Richiamato indirettamente per motivare l'irricevibilità di questioni di fatto o nuove doglianze non sollevate in sede di appello: la Cassazione non è luogo per un riesame probatorio o per introdurre nuove contestazioni non precedentemente prospettate
Massime di principio
- Se un pubblico ufficiale si appropria di beni che erano stati posti a disposizione dell'amministrazione (es. cassette per depositi temporanei) e ne aveva la disponibilità per ragione del servizio, il reato configurabile è il peculato, anche se l'accesso era frutto di consuetudini d'ufficio e senza specifiche manovre fraudolente
- La Cassazione non riesamina fatti o mansioni che non siano stati dedotti in appello; questioni nuove di fatto sollevate solo in cassazione sono inammissibili
- Il valore contenuto degli oggetti non esclude automaticamente il peculato se tra gli oggetti sottratti è presente denaro o il valore complessivo è economicamente apprezzabile
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica solo la congruità e la non illogicità della motivazione, non rideterminando discrezionalmente il giudizio
- Per distinguere peculato da furto è centrale la disponibilità dei beni per ragione d'ufficio o di servizio; l'assenza di un titolo organizzativo formalizzato può rendere più difficile la configurazione del peculato, ma non la esclude se la disponibilità è funzionale ai compiti svolti
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