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Parere

Parere n. 658/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal dottor Giuseppe Nirta contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Cineca – Consorzio interuniversitario e nei confronti dei dottori Alessia Francavilla e Gabriele Maffeis: 1. per l’annullamento: - del provvedimento di chiusura della graduatoria di merito per l'accesso alle Scuole di Specializzazione medica (D.D. n. 1949/2018) assunto in data 31 ottobre 2018, nella parte in cui ha impedito la riassegnazione dei posti rimasti vacanti; - del decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n. 1208, per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1, riordinate e accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n.68, e13 giugno 2017, n. 402; - dell'art 9 del decreto ministeriale del 17 maggio 2018/2018, in specie, nella parte in cui è previsto che “Allo scadere del termine di chiusura definitiva della fase di scelta relativa al singolo scaglione, il sistema salverà in via definitiva le scelte relative a quel dato scaglione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di salvataggio. Il perfezionamento delle operazioni di scelta delle tipologie e delle sedi nei termini sopra descritti dovrà improrogabilmente essere ultimato entro i tempi di chiusura della fase online di scelta previsti per ogni specifico scaglione [...]. Al fine di consentire, con riguardo ad ogni scaglione, la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole già dalla mattina immediatamente successiva al giorno di chiusura della fase di scelta, una volta trascorso il termine definitivo di chiusa della fase online di scelta, non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura”; - dell'art. 10 del decreto ministeriale del 17 maggio 2018, n. 1208, nella parte in cui ha previsto che “Le modalità di assegnazione dei candidati alle scuole di cui all'articolo 9 intende assicurare coerenza didattica al Sistema Formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocatisi in posizioni utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche finalizzate a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquistare all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'Anno Accademico. Pertanto, con l'ultima operazione utile di assegnazione dei candidati - da effettuarsi comunque non oltre venerdì 22 dicembre 2017 - si chiude la procedura prodromica alla successiva immatricolazione dei candidati all’a.a. 2016 2017. I candidati che risultino assegnati nell'ambito dei vari scaglioni devono inderogabilmente procedere al perfezionamento dell'immatricolazione, a pena di decadenza, a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione, e comunque non oltre il 28 dicembre 2017. Con l'inizio delle attività didattiche di cui all'articolo 1, non sono possibili ulteriori subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione, di rinunce o di ogni altra ragione. I contratti di formazione specialistica, eventualmente i resi si liberi, sono oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali in atto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”; - del D.M. n. 536 del 12 luglio 2018 e dell'allegato 1 contenente la tabella riparto contratti formazione specialistica dei medici a.a. 2017/2018; - della graduatoria definitiva approvata con D.D. 1949/2018 e successivi scorrimenti, relativa alla ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui al D.M. 17 maggio 2018, n.1208, nei limiti in cui non risulta utilmente inserito e non si è proceduto all'assegnazione di tutti i posti messi a bando a seguito dell'espletamento della procedura, secondo quanto previsto all'allegato 1del D.M. 536/2018; - del decreto 10 agosto 2017, n.130, recante il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; - del decreto 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 208, del 6 settembre 2017, recante il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in Medicina ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e nella specie l'articolo 5, comma 4, ove è previsto che “con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di scuola, di sedie e di tipologia di contratto. Pertanto, le eventuali rinunce relative alle specifiche scelte precedentemente effettuate dai candidati in ordine a tipologia di scuola o sedi o tipologie di contratto producono effetti solo se pervengono secondo le indicazioni riportate nel bando, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle scuole. Successivamente a tale data, le suddette rinunce non possono più esplicare effetti sulla procedura” e l'articolo 5, comma 6, ove si prescrive che “Terminate le operazioni relative all'assegnazione e all'immatricolazione dei candidati alle scuole, hanno inizio le attività didattiche e non sono possibili subentri su posti eventualmente rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione. In ogni caso, i contratti rimasti non coperti in conseguenza di mancata immatricolazione o rinuncia da parte dei candidati assegnati o di ogni altra ragione sono comunque oggetto, compatibilmente con le procedure ministeriali, in atti di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici”; - del decreto 9 agosto 2018 del Ministero della salute, recante la “Determinazione del numero globale dei medici specializzati da formare ad assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2017/2018”, nella parte in cui è stato deciso che, nonostante il fabbisogno di medici specialisti da formare per l'a.a. 2017/2018 sia pari a 8569 unità, “Per l'anno accademico 2017/2018, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 6200 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto”; - della nota prot. n. 10781 del 4 aprile 2018, nella parte in cui il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato che, a legislazione vigente, rimane disponibile, al netto delle necessarie decurtazioni, un importo pari a euro 175.673.876,00 che potrebbe essere utilizzato, tenuto conto del costo complessivo del contratto di specializzazione al primo anno di corso, per la copertura dei costi correlati all'attivazione per la a.a. 2017/2018 di n. 6200 contratti statali; - in quanto occorra. dell'accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 Rep Atti 110/CSR, concernente la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare definito dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ex art. 35, comma 1, del D. Lgs. N. 368/999; - in quanto occorra, del decreto ministeriale di rettifica del bando per le Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2017/2018 n. 556 del 23 luglio 2018; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della sua posizione; 2. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammesso alla scuola di specializzazione medica preferita e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta.

Giustizia amministrativa201900269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti della procedura di ammissione alle Scuole di specializzazione medica per l’a.a. 2017/2018, nella parte relativa alla mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti, e domanda di ammissione alla scuola preferita e di risarcimento del danno.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, partecipante alla prova di ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’a.a. 2017/2018, ha impugnato il provvedimento di chiusura della graduatoria, il bando e la disciplina regolamentare della procedura, il riparto dei contratti di formazione specialistica, la determinazione del numero dei contratti statali, la graduatoria e gli atti presupposti, lamentando, in particolare, la mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti per mancata immatricolazione, rinuncia o altre ragioni. Ha dedotto violazione di norme costituzionali e dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, difetto di istruttoria, irrazionalità e arbitrarietà, nonché violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’ammissione alla scuola preferita e il risarcimento dei danni. Nel corso del procedimento, dopo reiterate richieste istruttorie e il rigetto dell’istanza cautelare, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

Il parere

La Sezione, preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata dal ricorrente il 24 ottobre 2024 e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ha ritenuto di non dover esaminare i motivi di merito. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Rinuncia al gravame e sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi dedotti.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo trova applicazione anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, il Consiglio di Stato deve tener conto della rinuncia e della conseguente volontà del ricorrente di non proseguire il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 35, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/1999

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo alla determinazione annuale del numero globale dei medici specialisti da formare; la Sezione non esamina la censura per effetto dell’improcedibilità.

  • artt. 1, 3, 4 e 32 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure relative alla procedura di ammissione e alla mancata riassegnazione dei posti; la Sezione non si pronuncia nel merito.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa; la questione non è esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente, determina l’improcedibilità del gravame, senza necessità di esaminare le censure di merito.
  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario quale rimedio giustiziale; il Consiglio di Stato deve quindi conformare la propria decisione alla rinuncia validamente manifestata dal ricorrente.
  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso, quando evidenzia il venir meno dell’interesse alla prosecuzione, è idonea a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Impugnazione della procedura di ammissione alle Scuole di specializzazione medica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un medico partecipante alla procedura di ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina per l’a.a. 2017/2018. Il ricorrente ha impugnato numerosi atti della procedura, lamentando soprattutto la mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti.

Premesse e domanda

Il ricorso era diretto, tra l’altro, contro il provvedimento di chiusura della graduatoria, il decreto ministeriale di ammissione, le disposizioni del bando relative alla cristallizzazione delle scelte dei candidati e alla preclusione di ulteriori subentri, il regolamento sulle modalità di ammissione, il riparto dei contratti di formazione specialistica, la determinazione del numero dei contratti statali e la graduatoria definitiva con i successivi scorrimenti.

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento degli atti impugnati;
  • l’accertamento del diritto a essere ammesso alla scuola di specializzazione preferita;
  • il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Motivi dedotti

Le censure riguardavano, in particolare, la violazione degli artt. 1, 3, 4, 32 e 97 Cost. e dell’art. 35 del d.lgs. n. 368/1999, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’irrazionalità e arbitrarietà dell’azione amministrativa.

Il nucleo della contestazione era rappresentato dalla mancata riassegnazione dei posti rimasti vacanti per mancata immatricolazione, rinuncia o altre ragioni, nonostante il fabbisogno di medici specialisti indicato negli atti della procedura.

Svolgimento del procedimento

La Sezione aveva adottato il parere interlocutorio n. 2077/2019, chiedendo al Ministero competente la trasmissione della relazione istruttoria anche ai fini della domanda cautelare. La richiesta era stata reiterata con il parere interlocutorio n. 2936/2019 e, successivamente, con nota del 28 agosto 2024, con la quale era stato chiesto alle parti di dichiarare la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

L’istanza cautelare era stata già respinta con il parere interlocutorio n. 2936/2019.

Rinuncia e decisione

Con comunicazione del 24 ottobre 2024, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al gravame, affermando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione imponesse la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso straordinario è infatti soggetto al principio dispositivo, applicabile anche a questo rimedio giustiziale.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non sono stati esaminati i motivi relativi alla legittimità della procedura di ammissione, alla mancata riassegnazione dei posti, al numero dei contratti di formazione specialistica, all’ammissione del ricorrente o alla domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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