Cassazione Penale, Sentenza n. 24833/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione della legge penale per carenza di querela rispetto al fatto per cui l'imputato era stato condannato: secondo il ricorrente la persona offesa (Giuseppa Danna) avrebbe querelato solo per la falsificazione della firma sull'assegno n. 0107465160 e non per la sottrazione/appropriazione dello stesso, mentre riguardo ad altri due assegni aveva soltanto denunciato lo smarrimento; quindi, a suo avviso, mancava la condizione di procedibilità per il reato (reati procedibili a querela) per il quale era stato condannato
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità, rilevando che il motivo si limitava a riproporre le stesse allegazioni già esaminate e rigettate dalla Corte d'appello senza muovere critiche argomentate. Sotto il profilo sostanziale la Corte ha ritenuto che la querela della persona offesa, anche se formulata richiamando precedenti denunce di smarrimento e denunciando l'uso di un assegno con firma falsa chiedendo di procedere per "tutti i reati ravvisabili", fosse idonea a manifestare la volontà di punizione e ad individuare il fatto-reato oggetto del procedimento, coprendo pertanto le condotte per cui era stata pronunciata la condanna (anche se la fattispecie era stata in parte riqualificata). Capitoli conclusivi: ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha rigettato la richiesta di liquidazione in Cassazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rinviando tale questione al giudice di merito
Norme richiamate
norma richiamata come base formale per la presentazione di requisitorie e conclusioni scritte nel procedimento di cassazione
Articolo 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
limita l'ambito di enunciazione del motivo di cassazione; la Corte ha richiamato il motivo nei limiti di tale disposizione
Articolo 616 del codice di procedura penale
consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione è ritenuta infondata con profili di colpa
Artt. 1362 e seguenti del codice civile
principi generali di interpretazione dei negozi giuridici applicati alla querela: la querela va interpretata secondo l'intenzione del suo autore e, in caso di dubbio, in senso che le conferisca efficacia
Massime di principio
- Per i reati procedibili a querela è sufficiente che la querela consenta la sicura individuazione del fatto-reato; non sono necessarie descrizioni dettagliate se il fatto è identificabile
- La querela è un negozio giuridico cui si applicano le regole di interpretazione degli atti: in caso di dubbi deve prevalere il favor querelae e si deve attribuire alla querela un significato idoneo a produrre effetti
- Denunce di smarrimento integrate da successiva querela che richiami le denunce e segnali l'uso di titoli con firma falsa possono essere considerate idonee a manifestare la volontà di punizione anche per condotte (es. furto) che la persona offesa non conosceva immediatamente
- Il ricorso per cassazione deve contenere critiche argomentate e specifiche: la mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di merito senza nuova argomentazione determina l'inammissibilità
- La Corte di cassazione può irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per ricorsi manifestamente infondati e con profili di colpa, mentre la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice di merito
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