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Parere

Parere n. 1184/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalle signore Chiara Servetti e Cecilia Servetti Giudici contro il Comune di Torino per l’annullamento del provvedimento del 10 gennaio 2011 di diniego del permesso edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 32, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), nonché per l’annullamento o declaratoria di efficacia di ogni atto presupposto, antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego del 10 gennaio 2011 di permesso di costruire in sanatoria per la chiusura di un sottobalcone, ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale sostenendo, con un unico motivo articolato in più profili, che si fosse formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono; che l’intervento dovesse essere qualificato come restauro o risanamento conservativo, anziché come ristrutturazione edilizia; che l’opera fosse assentibile in base al piano casa regionale; che la presenza di vincoli paesaggistico e idrogeologico, qualificabili come vincoli di inedificabilità relativa, non impedisse la sanatoria; e che l’intervento fosse comunque compatibile con il vincolo paesaggistico e con lo strumento urbanistico. La questione centrale riguarda quindi la qualificazione edilizia della chiusura del sottobalcone, l’incidenza dell’aumento di volume sulla condonabilità dell’opera in area vincolata e l’eventuale formazione del silenzio-assenso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha espresso parere per il rigetto del ricorso. La chiusura del sottobalcone ha determinato un aumento di volume e deve pertanto essere qualificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001, non come restauro o risanamento conservativo, categoria incompatibile con modifiche dei volumi e delle superfici. Le previsioni delle NUEA del Comune di Torino non possono modificare la qualificazione normativa dell’intervento; inoltre, secondo il parere, le NUEA prodotte non contenevano la previsione invocata dalle ricorrenti e, comunque, la superficie indicata nell’istanza era di 10,5 mq, superiore al limite di 9 mq prospettato dalle stesse. Poiché l’opera rientra nella Tipologia 3 dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003 e l’immobile era gravato da vincoli paesaggistico e idrogeologico anteriori alla realizzazione, la sanatoria è esclusa: nelle aree vincolate il terzo condono riguarda soltanto gli abusi minori delle Tipologie 4, 5 e 6, senza aumento di volume o superficie. È stata inoltre esclusa la formazione del silenzio-assenso, poiché, per gli immobili sottoposti a vincolo, l’art. 32 della legge n. 47/1985 prevede, in caso di mancato parere dell’autorità tutoria entro centottanta giorni dalla richiesta, il silenzio-rifiuto, incompatibile con il silenzio-assenso invocato dalle ricorrenti.

Osservazioni

Qualificazione dell’intervento edilizio

La chiusura del sottobalcone comporta un aumento di volume e deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001. Non è riconducibile al restauro o risanamento conservativo, che presuppone il mantenimento degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio senza modificare volumi e superfici.

Rilevanza delle NUEA comunali

Le norme urbanistico-edilizie di attuazione del Comune non possono incidere sulla qualificazione normativa dell’intervento, che deve essere compiuta in base all’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, le NUEA prodotte non contengono la previsione richiamata dalle ricorrenti e la superficie indicata nell’istanza, pari a 10,5 mq, supera comunque il limite di 9 mq prospettato.

Condonabilità dell’abuso in area vincolata

L’intervento, qualificato come ristrutturazione edilizia e ricondotto alla Tipologia 3 dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, non è sanabile in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. In tali aree il terzo condono è limitato agli abusi minori delle Tipologie 4, 5 e 6, privi di aumento di volume e superficie, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa.

Esclusione del silenzio-assenso

Non si è formato il silenzio-assenso sulla domanda di condono. L’art. 32 della legge n. 47/1985, come modificato e richiamato dalla disciplina del terzo condono, prevede per gli immobili vincolati il silenzio-rifiuto qualora l’autorità preposta alla tutela del vincolo non si pronunci entro centottanta giorni dalla richiesta. Tale qualificazione legislativa dell’inerzia è incompatibile con il silenzio-assenso.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il testo richiama l’art. 32, compreso il comma 27, e il comma 37.

    La disciplina del terzo condono, mediante il richiamo alla legge n. 47/1985, limita la sanatoria in area vincolata agli abusi minori e disciplina gli effetti dell’inerzia delle autorità preposte alla tutela del vincolo.

  • art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

    La chiusura del sottobalcone, determinando un aumento di volume, rientra nella ristrutturazione edilizia e non nel restauro o risanamento conservativo.

  • art. 3, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il restauro e risanamento conservativo non comprende opere che modifichino i volumi o le superfici dell’edificio.

  • art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il mancato parere dell’amministrazione tutoria entro centottanta giorni dalla richiesta determina silenzio-rifiuto, non silenzio-assenso.

  • Allegato 1 al d.l. n. 269/2003

    In area vincolata sono sanabili soltanto gli abusi minori delle Tipologie 4, 5 e 6; la Tipologia 3, relativa alla ristrutturazione edilizia, è esclusa quando comporta aumento di volume o superficie.

  • art. 9 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199

    La disposizione è richiamata indirettamente dal procedimento relativo al ricorso straordinario, senza che il parere ne sviluppi una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La chiusura di un balcone o sottobalcone che determini un aumento di volume costituisce ristrutturazione edilizia e non restauro o risanamento conservativo, anche se la disciplina urbanistica comunale utilizza qualificazioni differenti o contempla astrattamente opere accessorie assimilabili a verande.
  • La qualificazione edilizia dell’intervento deve essere effettuata sulla base delle categorie definite dalla legislazione statale, sicché le norme urbanistiche comunali non possono modificare la qualificazione normativa rilevante ai fini della sanatoria straordinaria.
  • Nel terzo condono, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico o ambientale sono sanabili soltanto se riconducibili agli abusi minori delle Tipologie 4, 5 e 6 e se prive di aumento di volume e superficie; gli abusi maggiori delle Tipologie 1, 2 e 3 restano esclusi anche in presenza di un vincolo di inedificabilità relativa.
  • Quando la legge qualifica espressamente come silenzio-rifiuto l’inerzia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, poiché le due fattispecie sono incompatibili.

Diniego di condono per chiusura di un sottobalcone

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da proprietarie private contro il Comune di Torino per l’annullamento del diniego del 10 gennaio 2011 relativo a una domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge n. 269/2003. L’intervento consisteva nella chiusura di un sottobalcone mediante una parete in parte muraria e in parte costituita da serramenti vetrati, in un immobile gravato da vincoli paesaggistico e idrogeologico.

Motivi dedotti dalle ricorrenti

Le ricorrenti hanno sostenuto che:

  • si fosse formato il silenzio-assenso dopo la presentazione della documentazione e il decorso del termine previsto dalla disciplina del terzo condono;
  • l’intervento fosse qualificabile come restauro o risanamento conservativo, anziché come ristrutturazione edilizia;
  • l’opera fosse assentibile in base alla normativa regionale sul cosiddetto piano casa;
  • il vincolo gravante sull’area fosse soltanto di inedificabilità relativa e non impedisse la sanatoria;
  • la delibera comunale del 14 dicembre 2004 fosse illegittima e disapplicabile;
  • l’intervento fosse compatibile con il vincolo paesaggistico e con le NUEA del Piano regolatore generale di Torino.

Qualificazione dell’intervento

La Sezione ha rilevato che la chiusura del sottobalcone ha prodotto un aumento di volume. Per tale ragione l’opera deve essere qualificata come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001.

Il restauro e risanamento conservativo, previsto dalla lettera c) della medesima disposizione, presuppone invece il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio e non consente modifiche dei volumi o delle superfici delle unità immobiliari. Il Consiglio di Stato ha richiamato, sul punto, il precedente della Sezione V, 2 febbraio 2010, n. 431.

Irrilevanza delle previsioni comunali richiamate

La Sezione ha escluso che le NUEA comunali potessero condurre a una diversa qualificazione dell’opera. La qualificazione rilevante ai fini della disciplina edilizia e della sanatoria deve essere compiuta secondo le categorie stabilite dalla legislazione statale.

Il parere ha inoltre osservato che:

  • le NUEA prodotte dalle ricorrenti non contenevano la previsione secondo cui i volumi accessori con superficie chiudibile non superiore a 9 mq dovessero essere qualificati come verande;
  • nell’istanza di condono la superficie era stata indicata in 10,5 mq, quindi oltre il limite di 9 mq prospettato dalle stesse ricorrenti.

Esclusione della sanatoria in area vincolata

Poiché l’intervento è stato ricondotto alla ristrutturazione edilizia, esso rientra nella Tipologia 3 dell’Allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003.

Secondo il parere, in presenza di vincoli paesaggistici e ambientali il terzo condono consente la sanatoria soltanto degli abusi minori, corrispondenti alle Tipologie 4, 5 e 6, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché ricorrano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge e sia acquisito il parere favorevole dell’autorità tutoria.

Sono invece esclusi gli abusi maggiori delle Tipologie 1, 2 e 3, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa e l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica. La Sezione ha richiamato Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 746, Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2026, n. 497, e Corte di cassazione, n. 40676 del 2016.

Mancata formazione del silenzio-assenso

Il Consiglio di Stato ha escluso anche la formazione del silenzio-assenso.

L’art. 32 della legge n. 47/1985, come modificato dal decreto-legge n. 269/2003 e applicabile al terzo condono in virtù dell’art. 32, comma 27, prevede che, per gli immobili sottoposti a vincolo, il mancato parere dell’amministrazione competente entro centottanta giorni dalla richiesta determini silenzio-rifiuto.

La qualificazione legislativa dell’inerzia come silenzio-rifiuto è incompatibile con il silenzio-assenso invocato dalle ricorrenti. La Sezione ha richiamato, in proposito, Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5795.

Conclusione

Verificata la regolarità del contraddittorio, la Sezione ha ritenuto infondato il ricorso sotto tutti i profili esaminati e ha espresso parere per il suo rigetto.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggisticiRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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