Sentenza del 25/01/2024 n. 2464 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento IRAP per il 2007, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione la quota di ammortamento di € 1.747.740 relativa al diritto quinquennale di usufrutto del marchio TEREX, acquistato nel 2004 dalla controllante statunitense per € 8.738.697 e concesso in licenza alle controllate italiane. L’Ufficio riteneva il costo privo di inerenza ed economicità, anche perché Terex Italia utilizzava già il marchio e non sarebbe stata dimostrata una giustificazione economica dell’operazione. La CTP di Bologna aveva accolto il ricorso della società e la CTR dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia ha contestato, con tre motivi, la valutazione di inerenza ed economicità, la motivazione della CTR e il riparto dell’onere probatorio. La società ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia perché tardivo. La sentenza della CTR, depositata il 18 settembre 2017, era impugnabile entro il 19 marzo 2018; l’Agenzia ha avviato la notificazione del ricorso il 30 marzo 2018. Di conseguenza, la decisione favorevole a Terex Italia è passata in giudicato e i tre motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: € 5.600 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, € 200 per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009
Pertanto, il termine di decadenza dall'impugnazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è scaduto lunedì 19 Marzo 2018.
Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso concreto, la notificazione avviata dopo la scadenza ha reso tardivo il ricorso.
Art. 58, comma 1, legge n. 69/2009
ed è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della medesima fonte, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009.
La disposizione transitoria rende applicabile il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
L’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione respinta o dichiarata inammissibile non è applicato quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per stabilire la tempestività del ricorso per cassazione occorre partire dalla data effettiva di deposito della sentenza e individuare il termine applicabile in base alla data di instaurazione del giudizio; una data errata indicata nell’intestazione o nella rubrica del ricorso non sostituisce quella risultante dalla copia autentica.
- Quando la notificazione è eseguita direttamente a mezzo posta, il notificante deve avviarla entro il termine di impugnazione. Se la spedizione avviene dopo la scadenza, il ricorso è tardivo e inammissibile, senza che sia necessario esaminare le censure di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità lascia ferma la decisione impugnata: in questo caso è rimasto definitivo l’annullamento dell’accertamento favorevole alla contribuente. Ciò non equivale, però, a una pronuncia della Cassazione sulla deducibilità sostanziale dei costi di usufrutto del marchio.
- La parte soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio; l’ulteriore contributo unificato non si applica se ricorrono le condizioni di esenzione o prenotazione a debito indicate dalla legge.
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