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Sentenza

Sentenza del 25/01/2024 n. 85 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

La procedura di liquidazione di cui all'art. 36 bis non può essere utilizzata per disconoscere l'applicazione dell' art. 24 TUIR a un soggetto non residente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha utilizzato la procedura di liquidazione automatizzata prevista dall'art. 36‑bis del DPR 600/1973 per disconoscere l'applicazione dell'art. 24 del TUIR al contribuente non residente, contestando il diritto dello stesso a beneficiare delle previsioni di detto articolo nella dichiarazione dei redditi.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la procedura di controllo automatizzato ex art. 36‑bis può essere impiegata solo per contestare omissioni o errori nella rappresentazione del reddito imponibile nella dichiarazione e non per sindacare il contenuto sostanziale della dichiarazione volto a far valere un diritto (qui: il diritto a beneficiare dell'art. 24 TUIR). L'atto emesso con la procedura automatizzata è quindi illegittimo nella parte in cui nega l'applicazione dell'art. 24 e la contestazione doveva essere svolta tramite i normali strumenti di accertamento.

Norme richiamate

  • DPR 600/1973, art. 36‑bis

    La norma sul controllo automatizzato è stata interpretata in senso restrittivo: finalizzata a rilevare omissioni/irregolarità nella rappresentazione del reddito e nei calcoli dichiarativi, non ad incidere sul riconoscimento di diritti soggettivi o sulla qualificazione sostanziale dei fatti posti a base della dichiarazione.

  • TUIR (D.P.R. 917/1986), art. 24

    L'art. 24, nella parte contestata, attribuisce al contribuente una specifica previsione/agevolazione applicabile al soggetto non residente; tale diritto non può essere disconosciuto con la mera procedura automatizzata prevista dall'art. 36‑bis.

Massime di principio

  • La procedura di liquidazione automatizzata ex art. 36‑bis va limitata a verifiche di coerenza, completezza e calcolo della dichiarazione e non può sostituirsi all'accertamento sostanziale sulla sussistenza di un diritto invocato dal contribuente.
  • Se l'Amministrazione intende sindacare la corretta applicazione di norme che riconoscono benefici o esenzioni (o la qualificazione giuridica dei fatti), deve seguire le procedure ordinarie di accertamento e fornire motivazione e prova adeguata, non il semplice procedimento automatizzato.
  • Per il contribuente non residente che dichiara benefici ex art. 24 TUIR, un avviso derivante da art. 36‑bis è annullabile se esso modifica la posizione sostanziale senza le garanzie e gli accertamenti richiesti per tali contestazioni.
  • In presenza di contestazioni sostanziali è opportuno per il contribuente opporsi all'atto e chiedere l'annullamento, sottolineando il limite della procedura automatizzata; l'Amministrazione può riaprire il controllo solo con strumenti di accertamento adeguati.
  • Dal punto di vista pratico, le verifiche automatiche sono idonee per rettifiche formali ed omissioni di quadratura, non per sindacare la titolarità o l'applicabilità di agevolazioni fiscali complesse.

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