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Sentenza

Sentenza del 25/01/2024 n. 87 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Si applica l'imposta di registro a un finanziamento enunciato ( art. 22, co. 1 DPR 131/86 ) in un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile uso abitativo qualora il primo non sia riportato in un verbale assembleare.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Verificare se un "finanziamento enunciato" in un contratto di compravendita di immobile ad uso abitativo rientri nell'ambito dell'art. 22, co. 1 DPR 131/86 e quindi possa sottrarsi all'imposta di registro perché già riportato in un verbale assembleare. Il ricorrente sosteneva che il richiamo al finanziamento nel contratto equivalesse alla sua riportazione nel verbale assembleare; l'Amministrazione contestava l'esenzione per mancata prova della presenza del finanziamento nel verbale.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che non possa essere sostenuto che il finanziamento sia stato riportato nel verbale assembleare quando esso è solo menzionato nel contratto di compravendita e non risulta espressa traccia nel verbale di assemblea. Inoltre, la circostanza che l'esecuzione del finanziamento sia anteriore alla data dell'assemblea rafforza l'impossibilità di considerarlo come verbalizzato. Pertanto il finanziamento è stato ritenuto soggetto all'imposta di registro e l'orientamento del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

    art. 22, comma 1, DPR 131/86

    Il giudice interpreta che il 'finanziamento enunciato' rientra nell'ambito delle operazioni suscettibili di imposizione ai sensi dell'art. 22, comma 1, salvo che venga dimostrato che si tratti di atto o fatto già contenuto in un verbale assembleare; la mera menzione nel contratto di compravendita non è prova sufficiente della verbalizzazione assembleare.

Massime di principio

  • La mera menzione di un finanziamento in un contratto di compravendita non vale come equivalente della sua riportazione in un verbale assembleare: per sottrarlo all'imposta occorre un verbale che lo formalizzi espressamente.
  • La prova della verbalizzazione assembleare grava sul contribuente: il verbale deve contenere elementi chiari (importo, soggetti, autorizzazione) che attestino il finanziamento.
  • La sequenza temporale è rilevante: se l'esecuzione del finanziamento è anteriore alla data dell'assemblea, non può considerarsi verbalizzato in quella successiva.
  • Per evitare contestazioni fiscali, è opportuno che ogni delibera assembleare rilevante sia redatta e sottoscritta prima dell'esecuzione degli atti cui si riferisce, con esplicita indicazione del finanziamento o della delega ad esso.
  • In presenza di contestazione, documenti accessori (corrispondenza, comunicazioni preventive all'assemblea, procure o delibere dettagliate) possono aiutare a dimostrare l'effettiva volontà assembleare, ma non sostituiscono il verbale formale.

Testo integrale

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