Sentenza del 25/01/2024 n. 126 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU (anni 2015 e 2016) e TASI (anni 2015 e 2016) relativi a due terreni edificabili in località Osmannoro (scheda di intervento n.53). Il Comune aveva determinato il valore delle aree sulla base della Delibera di Giunta n.113/2014 (valore parametrico espresso in euro/mq, con riferimento anche alle quotazioni OMI e a una stima analitica/residua). La ricorrente contestava che i valori attribuiti non corrispondevano al valore venale in comune commercio, deducendo errori metodologici, approssimazioni e producendo due atti di comparazione (una compravendita in diversa scheda di intervento e una prestazione in luogo di adempimento posteriore) e una relazione tecnica di parte che riteneva indicare costi aggiuntivi (es. accessibilità, oneri di urbanizzazione, rischio idraulico) non adeguatamente considerati dal Comune.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Corte ha ritenuto legittima la determinazione del valore operata dalla Giunta comunale in conformità ai criteri dell'art. 5 del D.lvo 504/1992 (stima analitica/residua, uso di quotazioni OMI, considerazione di indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri). Richiamando la giurisprudenza (Cass. n.24589/2023) la Corte ha confermato che i valori comunali costituiscono presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione e che grava sul contribuente l'onere di fornire prova idonea e specifica di un valore inferiore. Le prove offerte dalla M. s.r.l. sono state ritenute insufficienti: la prima vendita era riferita a scheda diversa e comunque con prezzo superiore al valore comunale; la seconda operazione era posteriore all'anno d'imposizione e consisteva in una prestazione in luogo di adempimento, perciò non idonea a dimostrare il valore venale al 1° gennaio dell'anno impugnato. La sentenza di primo grado è stata confermata e la ricorrente condannata alle spese di questo grado.
Norme richiamate
D.lvo 504/1992
art. 5 (valore delle aree fabbricabili) e comma 5
Il valore venale in comune commercio è determinato al 1° gennaio dell'anno di imposizione tenendo conto di zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi; la Delibera comunale che applica tali criteri costituisce fonte presuntiva utilizzabile dall'Amministrazione per l'accertamento
La pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi sui siti istituzionali vale come assolvimento degli obblighi di pubblicità legale; ciò giustifica il riferimento della motivazione dell'avviso alla delibera pubblicata online senza violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente
La censura per violazione di pubblicità/formalità è stata respinta in ragione della validità della pubblicazione online ai sensi della legge 69/2009
art. 1197 c.c. (prestazione con trasferimento di diritti)
Le operazioni di prestazione in luogo di adempimento non sono pienamente omogenee rispetto a compravendite e pertanto hanno limitata efficacia probatoria per stabilire il valore venale di mercato
Cassazione
sentenza n. 24589 del 11 agosto 2023
I valori comunali delle aree fabbricabili sono fonti presuntive equiparabili a bollettini di quotazioni; l'Amministrazione può utilizzarli anche per annualità pregresse e il contribuente ha l'onere di provare il contrario con elementi oggettivi
art. 1 (richiamato in tema di liquidazione spese)
Criteri per la liquidazione delle spese di giudizio (urgenza, pregio, importanza e complessità della causa, ecc.)
Massime di principio
- I valori stabiliti da delibera comunale per le aree fabbricabili costituiscono presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione e sono idonei a fondare avvisi di accertamento; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria specifica e pertinente.
- Per superare il valore comunale il contribuente deve fornire elementi oggettivi, tecnici e comparabili: perizie stimate circostanziate che dimostrino un valore inferiore al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento a transazioni omogenee per zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, tipologia di contratto e data.
- Operazioni postume all'anno di imposta, atti diversi da una compravendita (es. prestazioni in luogo di adempimento) o comparabili riferiti a schede urbanistiche diverse hanno valore probatorio limitato e possono essere ritenuti insufficienti se non corredati da una valutazione tecnica esaustiva.
- L'uso di metodologie analitiche/residuali e delle quotazioni OMI da parte del Comune è legittimo se motivato; contestazioni generiche o basate su mere deduzioni non sono normalmente sufficienti.
- La mancata presentazione della dichiarazione IMU da parte del contribuente consente al Comune di emettere accertamenti basati sui valori parametrati; ciò non esime però l'Amministrazione dall'indicare i criteri di calcolo e non esonera il contribuente dall'onere di provare il valore diverso.
- Nella preparazione della contestazione è strategico produrre perizia tecnica dettagliata che quantifichi e documenti eventuali maggiori oneri (accessibilità, urbanizzazione, rischio) e dimostri in modo rigoroso l'eterogeneità rispetto ai parametri comunali.
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