Cassazione Penale, Sentenza n. 24585/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cuffaro aveva querelato Sanna per diffamazione per la pubblicazione su YouTube (14/01/2007) di un video che, a suo dire, lo ritraeva come autore di commenti offensivi rivolti al magistrato Giovanni Falcone; la querela è stata presentata il 05/10/2009. I giudici di merito hanno ritenuto il reato di diffamazione consumato al momento dell'immissione del video sul web e quindi prescritto al momento della querela. In ricorso per cassazione Cuffaro sosteneva che la diffamazione via Internet sia reato a consumazione prolungata (permanente), quindi il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza del contenuto on line, che nel caso non si è mai verificata, e denunziava altresì carenze di motivazione della corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la diffamazione è reato di evento e, quando avviene tramite immissione di scritti o filmati sul web, si consuma nel momento in cui il contenuto viene reso accessibile (momento dell'immissione/attivazione del collegamento). Di conseguenza il termine di prescrizione decorre da allora (art. 158 c.p.) e, nel caso specifico, era già decorso al momento della querela. La Corte ha inoltre ritenuto infondato l'argomento che la perdurante fruibilità trasformi la fattispecie in reato permanente. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie di reato è classificata come reato di evento; la consumazione si realizza quando l'altrui reputazione viene percepita da terzi, applicata anche al web.
Stabilisce che il termine di prescrizione decorre dalla consumazione del reato; la Corte ha interpretato che, per la diffamazione via web, la consumazione coincide con il momento in cui il contenuto è immesso e reso accessibile.
Norma richiamata insieme all'art. 161 c.p. per il computo dei termini di prescrizione nel caso concreto; i giudici di merito hanno ritenuto scaduti i termini alla data della querela.
Richiamata nel computo della prescrizione; non sono stati trovati periodi di sospensione utili a interrompere la prescrizione nel caso specifico.
Riferimento alla disciplina del termine per proporre querela (decorrenza del termine procedurale), integrata dalla giurisprudenza che collega il dies a quo all'immissione del contenuto sul web salvo prova contraria.
Norma richiamata in relazione agli effetti civili dell'annullamento; menzionata nella richiesta del ricorrente (domanda di rinvio con effetti civili) ma non decisiva nel rigetto del ricorso.
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in Cassazione.
Previsione procedurale relativa alla trattazione orale in udienza pubblica; il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità con riferimento a questa disposizione.
Giurisprudenza della Cassazione
ex multis, Cass. Sez. 5, n. 25875/2006; n. 23624/2012; n. 46485/2014; n. 38099/2015; n. 3963/2015; n. 22787/2021
Costante orientamento che considera la diffamazione tramite Internet come reato di evento consumato all'atto dell'immissione del contenuto sul web (momento in cui diventa fruibile dai terzi); su questa base la Corte conferma la decorrenza della prescrizione dal momento dell'upload.
Massime di principio
- La diffamazione mediante pubblicazione sul web è, secondo la giurisprudenza consolidata, reato di evento: si consuma quando il contenuto viene immesso e reso accessibile, non in funzione della sua permanenza successiva.
- Il termine di prescrizione decorre dalla consumazione (momento dell'immissione sul web) ai sensi dell'art. 158 c.p.; la perdurante visibilità del contenuto non trasforma automaticamente la fattispecie in reato permanente.
- Per opporre efficacemente una querela per diffamazione online è opportuno tempestivamente acquisire e documentare la data di pubblicazione e la prova della fruibilità del contenuto, perché la prova contraria può incidere sul dies a quo solo se dimostrata.
- Se si teme un danno continuo alla reputazione, oltre alla querela penale tempestiva, valutare parallelamente azioni civili o misure cautelari (es. richiesta di rimozione o ingiunzione) per ottenere la cessazione della diffusione e limitare l'ulteriore danno.
- La presunta persistenza dell'offesa non è di per sé sufficiente a far valere la tesi del reato permanente: occorre dimostrare che la natura dell'illecito e il concreto comportamento dell'agente integrino una permanenza tipica della fattispecie.
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