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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36408/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano il decreto di conferma della confisca di prevenzione disposto nei confronti dei beni riconducibili a Giovanni Fraschilla (deceduto) e, in parte, intestati ai suoi eredi o fittiziamente ai figli. I motivi principali: (i) violazione dell'art. 18 d.lgs. n.159/2011 e del principio del ne bis in idem e del diritto di difesa, per presunta reiterazione di accertamenti già esclusivi della pericolosità in altro procedimento personale; (ii) illegittima applicazione retroattiva/irragionevole della misura patrimoniale rispetto alla disciplina previgente (presunta violazione dei principi di legalità ex art. 25 Cost. e art. 7 CEDU); (iii) doglianza sulla sproporzione tra redditi dichiarati e capacità di spesa, con richiesta di perizia contabile e critica alla metodologia della 'stratificazione'; (iv) eccessiva valorizzazione di atti/processi penali non definitivi e difetto probatorio rispetto alla riconducibilità dei beni al proposto. La Pinball House ha dedotto, specificamente, che i beni mobili rinvenuti in Desyland erano di sua proprietà (allegando fatture, nulla osta, scritture contabili) e che la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente il rigetto della restituzione ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n.159/2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell'interesse di Desiree, Tullio, Salvatore Fraschilla e di Amelia Marletta, ritenendoli infondati; ha dichiarato inammissibile il ricorso della Pinball House. Motivazione principale: le misure di prevenzione patrimoniali sono autonome rispetto al processo penale e mirano a neutralizzare l'acquisizione ingiustificata di beni, non a sanzionare penalmente; pertanto può essere valorizzata anche documentazione/atti penali non definitivi salvo la presenza di sentenza irrevocabile di assoluzione che escluda il fatto. Il principio del ne bis in idem non preclude la rivalutazione quando emergano nuovi elementi non previamente considerati. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello circa la riconducibilità dei beni al proposto, la sproporzione patrimoniale e l'inidoneità della documentazione prodotta dalla Pinball House a provare la proprietà certa degli apparecchi. Sono state respinte le doglianze sulla necessità di perizia contabile, ritenuta superflua o non convincente dato il materiale probatorio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese; la Pinball House è stata dichiarata inammissibile e condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b; art. 18; art. 23 comma 2; art. 10 comma 3

    Le norme sul procedimento di prevenzione legittimano misure patrimoniali autonome rispetto al processo penale: l'art. 18 disciplina la continuazione del procedimento contro gli eredi; l'art. 23 comma 2 regola la restituzione dei beni ai terzi rivendicanti; l'art. 10 comma 3 consente alla Corte di cassazione di esaminare vizi di diritto, compresi vizi motivazionali particolarmente gravi.

  • Codice penale

    Le misure di prevenzione vengono ricondotte, per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, alla disciplina prevista per le misure di sicurezza (applicabilità della normativa vigente al momento dell'applicazione della misura).

  • Costituzione

    Richiamato nei rilievi difensivi concernenti la necessità di legalità e determinatezza delle fattispecie che originano misure limitative; la Corte rileva tuttavia la differenza tra misure di prevenzione e sanzioni penali.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 7 CEDU; art. 1 Protocollo addizionale

    La Corte, richiamando giurisprudenza della CEDU (sentenza Garofalo c. Italia), esclude la natura penal-punitiva delle misure patrimoniali e le inquadra nell'ambito dell'art. 1 del Protocollo addizionale (tutela della proprietà), con conseguente diversa impostazione della tutela rispetto all'art. 7 CEDU.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato il principio secondo cui i beni trovati nell'impresa si presumono aziendali e disponibili dall'imprenditore, gravando sul reclamante l'onere di dimostrare la proprietà esclusiva.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte cost. sentt. n. 21 e n. 216 del 2012; Cass. Sez. U. n. 600/2009; Cass. Sez. U. n. 4880/2015; varie sezioni citate in motivazione

    La giurisprudenza citata conferma che: i) le misure di prevenzione possono proseguire dopo la morte del proposto nei confronti degli eredi; ii) non tutto il giudicato penale impedisce l'utilizzo degli stessi fatti nel procedimento di prevenzione; iii) va garantita tassatività e motivazione in caso di misure ablative, ma senza equipararle alla pena.

Massime di principio

  • Le misure di prevenzione patrimoniali sono autonome rispetto al processo penale: non sono sanzioni penali e pertanto non si applicano ad esse automaticamente le garanzie tipiche del processo penale (es. principio nullum crimen nulla poena) salvo specifiche eccezioni.
  • Fatti verificati o risultanti da indagini penali, anche se non sfociate in condanna, possono essere valorizzati nel procedimento di prevenzione purché delineati con sufficiente chiarezza; soltanto una sentenza irrevocabile di assoluzione che escluda il fatto impedisce tale utilizzazione.
  • Il principio del ne bis in idem non impedisce la nuova valutazione del profilo di pericolosità se emergono elementi nuovi o non precedentemente valutati.
  • In caso di beni rinvenuti nell'azienda o nei locali dell'imprenditore, grava sul terzo che ne reclama la proprietà l'onere di provare con chiarezza la titolarità; documentazione generica o autocertificazioni possono essere ritenute inidonee.
  • La richiesta di perizia contabile non è sempre necessaria: la sua ammissione dipende dalla specificità e attendibilità degli elementi già acquisiti; la mancata nomina della perizia può essere legittima se la documentazione difensiva è ritenuta generica o inattendibile.
  • Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere esperite nei confronti degli eredi entro termini stabiliti (es. cinque anni dal decesso), e gli eredi subentrano nella posizione processuale del de cuius esercitando i pari mezzi di difesa e impugnazione.

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