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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38809/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Doria era stato imputato per due capi: capo A) tentativo di concussione/abuso di ufficio collegato alla richiesta di una somma di denaro (oltre 80.000 euro, con 5.000 immediati) a Marco Ceroni e Giuseppe Caricato, amministratori della Parco Eolico San Vito s.r.l., quale condizione per ottenere l'approvazione di un provvedimento di sdemanializzazione (fatto del 2 luglio 2019); capo B) corruzione/illecita richiesta di 1.500 euro a Mario Minieri (Minieri King Elettrica s.r.l.) per interessarsi presso gli uffici comunali al pagamento di fatture di depurazione (fatto del 20 agosto 2019). Il ricorso in Cassazione contestava, in particolare: l'uso probatorio delle dichiarazioni di Luigi Aloisio (originariamente indagato e poi archiviato) senza adeguati riscontri (vizi di valutazione ai sensi degli artt. 197, 197-bis, 210 c.p.p. e art. 192 c.p.p.); la ricostruzione del ruolo attivo del Doria nella sollecitazione della dazione (art. 322, comma 3 c.p.); la qualificazione della condotta a titolo di corruzione per il capo B) (artt. 318 e 321 c.p.), e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione presentato da Doria. Ha ritenuto i motivi proposti, complessivamente, infondati o inammissibili: sul primo motivo ha qualificato il rilievo come aspecifico perché la Corte d'appello aveva motivato la condanna anche con plurime e autonome fonti probatorie (registrazioni, intercettazioni, sms, deposizioni di Ceroni e Caricato); sul secondo e terzo motivo la Corte ha escluso l'accoglimento perché impugnare la valutazione delle risultanze di merito (in particolare delle intercettazioni e della valutazione del nesso sinallagmatico) sarebbe una rilettura dei fatti non consentita in Cassazione; sul quarto motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito, motivato con l'abitualità nello sfruttamento della carica e la gravità dei fatti. Conseguentemente il rigetto è stato confermato: il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (quantificate in euro 3.686 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito alla configurazione del tentativo per i fatti del capo A; indicato nel capo di imputazione iniziale.

  • art. 317 cod. pen.

    Norma sul reato di concussione, richiamata in relazione al capo A nell'imputazione originaria.

  • art. 318 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per l'esercizio della funzione, applicata al capo B e valutata dalla Corte d'appello come integrata anche se l'atto di competenza non fosse stato formalmente deciso dal sindaco, poiché era nella sua sfera di influenza.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione connessa al capo B; contesto di reati contro la pubblica amministrazione.

  • art. 322, comma 3 cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione del delitto nel giudizio di primo grado (come indicato in sentenza di merito).

  • art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen.

    Disciplina la necessità di riscontri per le dichiarazioni di persone che abbiano interesse; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (De Simone) e ha ritenuto che, pur essendo la posizione di Aloisio stata archiviata, le dichiarazioni sono state comunque corroborate da altri elementi probatori utilizzati dalla Corte d'appello.

  • art. 197 e 197-bis cod. proc. pen.

    Norme relative all'uso probatorio delle dichiarazioni rese nelle indagini e alla valutazione delle fonti; i ricorrenti invocavano violazioni ma la Cassazione ha dichiarato il motivo aspecifico perché la sentenza di merito si fondava su plurime fonti probatorie.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme processuali contestate in tema di modalità probatorie; la censura è stata ritenuta inammissibile/aspecifica.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle attenuanti generiche: la decisione di concederle o meno è rimessa al giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del diniego per la presenza di elementi che indicano abitualità nello sfruttamento della carica e gravità della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena in concreto; la Corte ha ricordato che la determinazione della pena al minimo edittale non implica automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso; applicata per condannare Doria alle spese di cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009 (De Simone)

    Principio utilizzato dalla Corte d'appello e richiamato dalla Cassazione: in alcuni casi di archiviazione la dichiarazione dell'originario indagato può essere valutata senza il vincolo di riscontri, ma la valutazione deve considerare possibili esigenze difensive e la necessità di corroborazione; nella fattispecie la Corte d'appello ha comunque fondato la decisione su ulteriori elementi probatori.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 2023

    Richiamata nella discussione difensiva per sostenere che l'archiviazione comprende situazioni diverse e non equivale all'assoluzione; la Cassazione ha ritenuto la questione non specificamente proposta e comunque superata dalla valutazione complessiva delle prove.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da soggetti originariamente indagati e poi archiviati possono essere utilizzate dal giudice se sono corroborate da altre fonti probatorie; la loro mera archiviazione non impedisce automaticamente l'utilizzo, ma richiede attenzione probatoria.
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto ed il libero apprezzamento della prova compiuti dal giudice di merito; i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • Per i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione/concussione) è sufficiente che l'atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di effettiva influenza del pubblico ufficiale; non è necessario il potere formale di decidere l'atto, basti una forma di ingerenza di fatto.
  • L'irrisorietà dell'utilità richiesta non esclude il reato: la modesta entità può influire solo sul piano probatorio (valutazione del nesso sinallagmatico), ma non costituisce di per sé causa di esclusione del reato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato con elementi che ostino alla loro concessione.
  • Per impugnare con successo in Cassazione, il ricorrente deve essere specifico e confrontarsi con tutte le autonome e plurime ragioni della decisione di merito; la censura generica o rivolta a una sola delle ragioni decisorie è spesso inammissibile.

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