Cassazione Penale, Sentenza n. 38809/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Doria era stato imputato per due capi: capo A) tentativo di concussione/abuso di ufficio collegato alla richiesta di una somma di denaro (oltre 80.000 euro, con 5.000 immediati) a Marco Ceroni e Giuseppe Caricato, amministratori della Parco Eolico San Vito s.r.l., quale condizione per ottenere l'approvazione di un provvedimento di sdemanializzazione (fatto del 2 luglio 2019); capo B) corruzione/illecita richiesta di 1.500 euro a Mario Minieri (Minieri King Elettrica s.r.l.) per interessarsi presso gli uffici comunali al pagamento di fatture di depurazione (fatto del 20 agosto 2019). Il ricorso in Cassazione contestava, in particolare: l'uso probatorio delle dichiarazioni di Luigi Aloisio (originariamente indagato e poi archiviato) senza adeguati riscontri (vizi di valutazione ai sensi degli artt. 197, 197-bis, 210 c.p.p. e art. 192 c.p.p.); la ricostruzione del ruolo attivo del Doria nella sollecitazione della dazione (art. 322, comma 3 c.p.); la qualificazione della condotta a titolo di corruzione per il capo B) (artt. 318 e 321 c.p.), e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione presentato da Doria. Ha ritenuto i motivi proposti, complessivamente, infondati o inammissibili: sul primo motivo ha qualificato il rilievo come aspecifico perché la Corte d'appello aveva motivato la condanna anche con plurime e autonome fonti probatorie (registrazioni, intercettazioni, sms, deposizioni di Ceroni e Caricato); sul secondo e terzo motivo la Corte ha escluso l'accoglimento perché impugnare la valutazione delle risultanze di merito (in particolare delle intercettazioni e della valutazione del nesso sinallagmatico) sarebbe una rilettura dei fatti non consentita in Cassazione; sul quarto motivo ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di merito, motivato con l'abitualità nello sfruttamento della carica e la gravità dei fatti. Conseguentemente il rigetto è stato confermato: il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (quantificate in euro 3.686 oltre accessori).
Norme richiamate
Riferito alla configurazione del tentativo per i fatti del capo A; indicato nel capo di imputazione iniziale.
Norma sul reato di concussione, richiamata in relazione al capo A nell'imputazione originaria.
Norma sulla corruzione per l'esercizio della funzione, applicata al capo B e valutata dalla Corte d'appello come integrata anche se l'atto di competenza non fosse stato formalmente deciso dal sindaco, poiché era nella sua sfera di influenza.
Richiamato nell'imputazione connessa al capo B; contesto di reati contro la pubblica amministrazione.
Norma richiamata per la riqualificazione del delitto nel giudizio di primo grado (come indicato in sentenza di merito).
art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen.
Disciplina la necessità di riscontri per le dichiarazioni di persone che abbiano interesse; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (De Simone) e ha ritenuto che, pur essendo la posizione di Aloisio stata archiviata, le dichiarazioni sono state comunque corroborate da altri elementi probatori utilizzati dalla Corte d'appello.
art. 197 e 197-bis cod. proc. pen.
Norme relative all'uso probatorio delle dichiarazioni rese nelle indagini e alla valutazione delle fonti; i ricorrenti invocavano violazioni ma la Cassazione ha dichiarato il motivo aspecifico perché la sentenza di merito si fondava su plurime fonti probatorie.
Richiamata tra le norme processuali contestate in tema di modalità probatorie; la censura è stata ritenuta inammissibile/aspecifica.
Regime delle attenuanti generiche: la decisione di concederle o meno è rimessa al giudice di merito; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del diniego per la presenza di elementi che indicano abitualità nello sfruttamento della carica e gravità della condotta.
Criteri di determinazione della pena in concreto; la Corte ha ricordato che la determinazione della pena al minimo edittale non implica automaticamente l'applicazione delle attenuanti generiche.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per il rigetto del ricorso; applicata per condannare Doria alle spese di cassazione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009 (De Simone)
Principio utilizzato dalla Corte d'appello e richiamato dalla Cassazione: in alcuni casi di archiviazione la dichiarazione dell'originario indagato può essere valutata senza il vincolo di riscontri, ma la valutazione deve considerare possibili esigenze difensive e la necessità di corroborazione; nella fattispecie la Corte d'appello ha comunque fondato la decisione su ulteriori elementi probatori.
Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 2023
Richiamata nella discussione difensiva per sostenere che l'archiviazione comprende situazioni diverse e non equivale all'assoluzione; la Cassazione ha ritenuto la questione non specificamente proposta e comunque superata dalla valutazione complessiva delle prove.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da soggetti originariamente indagati e poi archiviati possono essere utilizzate dal giudice se sono corroborate da altre fonti probatorie; la loro mera archiviazione non impedisce automaticamente l'utilizzo, ma richiede attenzione probatoria.
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto ed il libero apprezzamento della prova compiuti dal giudice di merito; i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili.
- Per i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione/concussione) è sufficiente che l'atto oggetto del mercimonio rientri nella sfera di competenza o di effettiva influenza del pubblico ufficiale; non è necessario il potere formale di decidere l'atto, basti una forma di ingerenza di fatto.
- L'irrisorietà dell'utilità richiesta non esclude il reato: la modesta entità può influire solo sul piano probatorio (valutazione del nesso sinallagmatico), ma non costituisce di per sé causa di esclusione del reato.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato con elementi che ostino alla loro concessione.
- Per impugnare con successo in Cassazione, il ricorrente deve essere specifico e confrontarsi con tutte le autonome e plurime ragioni della decisione di merito; la censura generica o rivolta a una sola delle ragioni decisorie è spesso inammissibile.
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