Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40256/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un fondo interprofessionale nei confronti della compagnia che aveva emesso una polizza fideiussoria a garanzia di un finanziamento erogato a favore di un soggetto terzo. La compagnia propose opposizione al decreto sostenendo, da un lato, che la garanzia fosse cessata prima dell’escussione perché la polizza aveva durata quadriennale decorrente dal 5 maggio 2008 e la richiesta di pagamento era arrivata solo il 14 maggio 2012; dall’altro, che mancasse prova dell’inadempimento del debitore garantito. Il tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto e ritenne sia che la garanzia fosse ancora operante, sia che il contratto avesse natura di fideiussione, con conseguente necessità di provare l’inadempimento, prova che reputò mancante. In appello il fondo impugnò la decisione e la corte territoriale riformò integralmente, qualificando la polizza come contratto autonomo di garanzia e affermando che il garante non poteva opporre eccezioni derivanti dal rapporto principale; per effetto di ciò rigettò l’opposizione e rese esecutivo il decreto ingiuntivo. In cassazione la compagnia dedusse, con un unico motivo formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, che la corte d’appello avesse completamente ignorato l’eccezione di tardività dell’escussione della polizza, eccezione che era stata proposta sin dall’opposizione e riproposta nel giudizio d’appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che il vero vizio denunciato era di omessa pronuncia e non di omesso esame di fatto; ha quindi affermato che l’eccezione di decadenza era stata espressamente respinta dal tribunale, sicché la parte vittoriosa in primo grado avrebbe dovuto proporre appello incidentale per impedire la formazione del giudicato interno sulla questione. Poiché dal ricorso non risultava che ciò fosse avvenuto, la corte d’appello non era tenuta a pronunciarsi sulla mera riproposizione dell’eccezione, essendo la questione ormai preclusa dal giudicato interno. La censura è stata pertanto ritenuta infondata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d’appello che aveva accolto la domanda del fondo beneficiario della garanzia e reso esecutivo il decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto precluso l’esame dell’eccezione di tardività dell’escussione della polizza per effetto del giudicato interno, formatosi perché la compagnia, risultata vittoriosa in primo grado su quel punto, non aveva proposto appello incidentale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando un'eccezione di merito è stata espressamente respinta in primo grado, la parte vittoriosa su altri punti che intenda riproporla in appello deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione non è sufficiente a impedirne il giudicato interno.
  • Se il motivo di ricorso per cassazione lamenta formalmente omesso esame di un fatto decisivo ma in sostanza deduce la mancata pronuncia su un'eccezione, il giudice di legittimità può riqualificarlo secondo il suo effettivo contenuto.
  • La mera riproposizione in appello di un'eccezione già decisa negativamente dal primo giudice non consente al giudice d'appello di pronunciarsi, poiché la questione resta preclusa dal giudicato interno in mancanza di specifico gravame incidentale.
  • L'omessa proposizione dell'appello incidentale su un punto deciso sfavorevolmente, ma non incidente sull'esito complessivo favorevole della parte, rende irrilevante la successiva denuncia di omessa pronuncia in cassazione su quel medesimo punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.