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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00333/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per una truffa. Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, il vizio di motivazione della sentenza di merito in punto di responsabilità, contestando la ricostruzione probatoria; con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri. La Corte rileva però che entrambe le doglianze riproducono sostanzialmente i motivi già proposti in appello, sono prive di specificità e si risolvono in una critica generica alla valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità quando non investa vizi motivazionali nei limiti del controllo di cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio; ha considerato il secondo motivo anch'esso carente di specificità perché riproduttivo di questioni già vagliate e respinte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato oggetto della contestazione; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità delle censure.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello già esaminati e respinti, se non accompagnate da una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi; non è consentito chiedere una nuova valutazione della persuasività, dell'attendibilità delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Una doglianza sulla sussistenza degli artifici e raggiri nel delitto di truffa deve essere specifica e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproduzione di censure già disattese integra motivo inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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