Cassazione Civile, Ordinanza n. 13734/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel procedimento monitorio promosso da una società per il pagamento di una somma di denaro, il tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo per un importo inferiore a quello domandato, ritenendo nulla la clausola di determinazione degli interessi convenzionali. L'ingiunta proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per valore del giudice. Nel corso dell'opposizione, il tribunale, con ordinanza resa ai fini della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., respingeva l'eccezione di incompetenza e dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto opposto, affermando che occorreva avere riguardo al valore della domanda. Contro tale ordinanza l'opponente proponeva regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., sostenendo implicitamente che la statuizione sulla competenza fosse impugnabile. La società opposta resisteva e il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza emessa ex art. 648 c.p.c., con cui il giudice valuta solo in via sommaria e strumentale l'eccezione di incompetenza al fine di decidere sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non contiene una decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza; pertanto non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
provvisoriamente esecutivo
L'ordinanza resa ai fini della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo può valutare sommariamente la competenza, ma tale valutazione è solo strumentale e non integra una decisione definitiva sulla competenza.
Il regolamento di competenza non è esperibile contro un provvedimento che non contenga una statuizione definitiva, inequivoca e decisoria sulla competenza.
La riforma sulla forma della decisione in materia di competenza da sentenza a ordinanza non incide sul principio per cui, in assenza di decisione definitiva, il regolamento non è ammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per decidere sulla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non è normalmente impugnabile con regolamento di competenza, anche se contiene una delibazione sommaria dell'eccezione di incompetenza.
- Il regolamento di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti che risolvano in modo definitivo, esplicito o inequivocamente implicito, la questione di competenza; non basta una valutazione incidentale e strumentale compiuta per altre finalità processuali.
- La mera affermazione, in sede di verifica dei presupposti per l'esecutorietà provvisoria, dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza non equivale a una pronuncia definitiva sulla competenza del giudice adito.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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