Cassazione Penale, Sentenza n. 31841/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva rigettato il riesame contro il sequestro preventivo di 24.000 euro, disposto quale profitto dei reati ipotizzati dagli artt. 416, 640, 648-bis e 648-ter c.p. e dall'art. 11 d.lgs. 74/2000. Con un unico motivo ha denunciato carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, nonché omessa valutazione della documentazione difensiva. Ha sostenuto che il denaro sequestrato costituisse il residuo delle somme ricevute in occasione del proprio matrimonio, documentate da filmati che avrebbero mostrato donazioni complessive per circa 70.000 euro. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe invertito l'onere della prova, pretendendo dalla difesa la dimostrazione della provenienza lecita del denaro invece di richiedere all'accusa la prova della provenienza delittuosa. Ha inoltre contestato la valorizzazione di un quaderno con annotazioni di importi e nominativi riferibili anche al 2023, ritenendo possibile che tali annotazioni fossero state apposte successivamente, e ha censurato l'argomento relativo alla fungibilità del denaro. Infine, ha dedotto che nel periodo considerato non risultavano prelievi o versamenti sul conto corrente né trasferimenti di denaro tra lei e il marito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge e che il vizio di motivazione rileva in tale sede solo quando la motivazione sia del tutto mancante, apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Le censure della ricorrente sono state ritenute dirette, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il Tribunale del riesame aveva esaminato autonomamente e puntualmente le doglianze, ritenendo generiche e non adeguatamente dimostrate le deduzioni difensive e non superato il vincolo di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i reati ipotizzati. La motivazione è stata ritenuta completa, coerente e non apparente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato quale uno dei reati ipotizzati a fondamento del sequestro preventivo.
Richiamato quale uno dei reati ipotizzati a fondamento del sequestro preventivo.
Richiamato quale uno dei reati ipotizzati a fondamento del sequestro preventivo.
Richiamato quale uno dei reati ipotizzati a fondamento del sequestro preventivo.
Richiamato quale reato tributario ipotizzato a fondamento del sequestro preventivo.
La sentenza richiama il regime del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, ammesso esclusivamente per violazione di legge.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, con riferimento a errores in iudicando o errores in procedendo che rendano radicalmente viziata la decisione.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione relativo a un'ordinanza di sequestro preventivo integra violazione di legge soltanto quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente oppure priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da impedire la comprensione dell'iter logico seguito dal giudice.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, mediante la denuncia apparente di violazione di legge o di motivazione apparente, solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio e degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice del riesame.
- Non è censurabile in cassazione la valutazione di merito con cui il giudice del riesame ritenga generiche e prive di adeguato supporto dimostrativo le deduzioni difensive sulla provenienza lecita del denaro, quando la motivazione esamini le doglianze e renda comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
- La motivazione del giudice del riesame non è apparente quando non si limiti a un rinvio acritico all'ordinanza genetica, ma affronti autonomamente e puntualmente le contestazioni difensive e indichi le ragioni per cui il compendio indiziario e il vincolo di pertinenzialità del bene risultano confermati.
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