Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18159/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. contro la sentenza della Sezione Quinta n. 1038/18.04.2024 che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (29/06/2022). Lamentate omissioni/errore percettivo della Corte di cassazione rispetto a: a) mancata considerazione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato il 7/4/2014 e di 25 fatture prodotte, che proverebbero un rapporto commerciale lecito con la persona offesa (Panetta) ed escluderebbero l'usura; b) mancata acquisizione/escussione di testi ritenuti utili; c) mancata valutazione di elementi ostativi alla qualificazione della condotta come minacciosa/estorsiva (assenza di potere intimidatorio, posizione personale e professionale dell'imputato, rapporti leciti con la vittima); d) omissione di argomentazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 (metodo mafioso).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio che il rimedio ex art. 625‑bis è destinato a correggere l'errore percettivo (svista/equivoco) della Corte di legittimità e non a ottenere una rivalutazione del fatto o della prova. La Sezione ha ritenuto che la Corte di cassazione (Sez. V) aveva invece affrontato e risposto puntualmente alle doglianze: aveva preso in considerazione il verbale dell'interrogatorio e le fatture, aveva motivato la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Panetta) con richiamo alle matrici degli assegni e ad altre produzioni documentali, e aveva spiegato perché le fatture potevano rappresentare forme di parziale estinzione del debito usurario. Quanto alle frasi minacciose ed alla qualificazione come metodo mafioso, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni per cui le espressioni di Infusini avevano natura intimidatoria e richiamavano la prassi mafiosa (destinazione di denaro a detenuti/famiglie), giustificando l'aggravante. Perciò il ricorso, che chiedeva una riconsiderazione valutativa, è inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e deve versare €3.000 alla Cassa delle ammende (determinazione equitativa).

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato all'errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di legittimità; non consente la rinnovazione della valutazione della prova o il travisamento del fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata la procedura di sintesi del ricorso straordinario (ricorso sintetizzato), ossia la modalità formale di esposizione del motivo.

  • art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che le minacce richiamanti l'impiego di 'persone detenute' per ottenere il pagamento evocassero la prassi mafiosa di destinare risorse a detenuti/famiglie, integrando la circostanza aggravante del metodo mafioso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la statuizione sulle spese processuali a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa dell'ammenda a favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa o della mancanza di dolo nell'immissione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è rimedio molto limitato: può essere accolto solo se si dimostra un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione, non se si chiede una diversa valutazione della prova o della credibilità dei testimoni.
  • Per avere speranza di successo con art. 625‑bis occorre indicare chiaramente quale elemento risultava materiale agli atti ma è stato ignorato o letto in modo evidente e determinante per il decisum (es. documento inedito presente nel fascicolo ma non considerato, omissione di pagina o di deposito); non è sufficiente sostenere genericamente che la Corte ha 'errato' o che la valutazione è ingiusta.
  • Le valutazioni di credibilità operate dalla Corte d'appello e confermate in sede di legittimità sono in linea di massima insindacabili in sede straordinaria, salvo che si provi una evidente omissione percettiva o contraddizione palese negli atti esaminati.
  • Quando si censura la mancata considerazione di documenti (fatture, scritture private, verbali), il ricorrente deve dimostrare che tali documenti erano effettivamente acclusi agli atti e che la loro omissione ha concretamente determinato un diverso esito; altrimenti il giudice riterrà la questione come rivalutazione del materiale probatorio.
  • La contestazione della sussistenza di aggravanti (es. metodo mafioso) richiede che sia dimostrata una concreta omissione argomentativa o un'evidente incongruenza che la Corte di cassazione non abbia affrontato; la semplice disaccordo con il percorso argomentativo non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.