Cassazione Civile, Sentenza n. 28827/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La banca aveva versato IRES il 16/07/2007 riferita al periodo d'imposta 2006 e, successivamente, presentato dichiarazione integrativa il 30/06/2008 che evidenziava un credito di imposta di €72.150,00. Con istanza di rimborso del 09/11/2011 la banca chiese il rimborso del credito. Le commissioni tributarie di merito hanno respinto la domanda per tardività (oltre il termine quadriennale previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973). In cassazione la ricorrente ha sostenuto che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla data della dichiarazione integrativa e non dal versamento, invocando l'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il termine quadriennale per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta totalmente o parzialmente non dovuta (art. 38 d.P.R. n. 602/1973) e non dalla data della dichiarazione integrativa. Ha precisato che l'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 consente la dichiarazione integrativa ma non modifica i termini per la domanda di rimborso; la dichiarazione integrativa e la domanda di rimborso sono istituti distinti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in €5.600,00 oltre spese).
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 38, comma 1
La possibilità di richiedere il rimborso delle imposte versate e non dovute "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".
La Corte interpreta la norma nella misura in cui il termine per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla data della dichiarazione (originaria o integrativa).
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - art. 2, comma 8-bis
"Le dichiarazioni ... possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni ... mediante dichiarazione da presentare ... non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ..."
La norma riconosce la possibilità di presentare dichiarazioni integrative e di usare eventuali crediti in compensazione, ma non incide sui termini decadenziali per la richiesta di rimborso previsti dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
decreto legislativo 2 luglio 1997, n. 241 - art. 17
Ricordato dalla sentenza come il riferimento normativo che disciplina l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione integrativa; non modifica i termini di decadenza per il rimborso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata con riferimento al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione; la Corte rileva l'applicabilità del contributo nel caso di specie.
Massime di principio
- Il termine quadriennale per chiedere il rimborso di imposte pagate e non dovute decorre dalla data del versamento e non dalla data della dichiarazione (originaria o integrativa).
- La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende né rinnovail termine di decadenza per la domanda di rimborso: l'integrativa consente di correggere la dichiarazione e di usare il credito in compensazione, ma non produce effetto interruttivo sui termini per il rimborso.
- Dichiarazione originaria e dichiarazione integrativa vanno considerate, ai fini sostanziali, un unico atto risultante dalla loro fusione, ma questa fusione non altera la decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Se l'obiettivo del contribuente è ottenere liquidità tramite rimborso, occorre presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento; trascorso tale termine, il diritto al rimborso è generalmente precluso, salvo fattispecie eccezionali.
- Quando possibile, valutare alternativamente l'utilizzo del credito risultante dalla integrativa in compensazione (art. 17 d.lgs. n. 241/1997) se la richiesta di rimborso rischia di essere tardiva.
- In casi simili, documentare tempestivamente l'errore e agire entro i termini decadenziali previsti dalla legge; la mera presentazione tardiva di una integrativa non sanerà una domanda di rimborso proposta oltre termine.
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