Cassazione Civile, Ordinanza n. 08769/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Un incaricato della riscossione aveva notificato a una società una cartella di pagamento. La società aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario deducendo vizi formali e di motivazione; il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato anche in secondo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolando una pluralità di censure, ma non depositava presso la Corte il ricorso notificato e gli altri atti richiesti dall’art. 369 c.p.c. L’agente della riscossione si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto e, facendo valere l’omesso deposito, domandava la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la parte ricorrente, pur avendo notificato l’impugnazione alla controparte, non aveva provveduto al deposito del ricorso presso la Corte nei termini e con le modalità previste dall’art. 369 c.p.c. In applicazione del principio di soccombenza, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della resistente, con distrazione al difensore antistatario. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
mancato deposito del ricorso e degli altri atti indicati
Il deposito del ricorso per cassazione e degli atti prescritti è condizione processuale essenziale; la sua omissione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, anche se il ricorso è stato notificato alla controparte.
La parte intimata che riceve la notifica del ricorso e propone controricorso può attivarsi per far dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione, rientrando tale iniziativa nel più ampio potere di contraddire.
ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione
La declaratoria di improcedibilità è giustificata anche dall’interesse del controricorrente a evitare la riproposizione del ricorso nei termini ancora aperti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
La declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, dovuto ex lege dalla parte soccombente.
art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
parte che per prima si costituisce in giudizio
Individua nel primo soggetto che si costituisce la parte tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato, senza distinguere tra ricorrente e controricorrente nel giudizio di cassazione.
Il contributo unificato rientra nell’onere di anticipazione delle spese di giustizia.
art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ipotesi di prenotazione a debito del contributo, ai fini del regime delle spese.
Le spese di giustizia trovano definitiva regolazione secondo il principio di soccombenza.
Le spese possono essere compensate nei casi previsti, ma ciò non esclude il raddoppio del contributo unificato quando ricorrono i presupposti di legge.
Richiamato quale norma di chiusura sulla regolamentazione finale delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, pur avendolo notificato, non deposita in Corte il ricorso e gli atti prescritti dall’art. 369 c.p.c.
- La parte intimata che abbia ricevuto la notifica del ricorso e presenti controricorso è legittimata a chiedere la declaratoria di improcedibilità, poiché tale iniziativa rientra nel potere di contraddire.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese secondo soccombenza.
- L’improcedibilità del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, anche se le spese siano compensate o la parte soccombente non si sia costituita.
- Ai fini della richiesta di improcedibilità, il controricorrente deve allegare la copia del ricorso notificato, così da dimostrare l’effettiva proposizione dell’impugnazione.
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