Cassazione Civile, Ordinanza n. 05328/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia trae origine da un contratto di locazione abitativa con scadenza 3+2 anni. Il locatore intimò licenza per finita locazione e ottenne ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c. in assenza del conduttore. Dopo la notificazione dell’intimazione e prima dell’udienza di convalida, il locatore decedette; gli eredi si costituirono in prosecuzione nel procedimento. Il conduttore impugnò in appello la convalida, sostenendo che la morte del locatore, avvenuta prima della sua costituzione, aveva determinato l’interruzione ex lege del processo ai sensi dell’art. 299 c.p.c., con conseguente nullità della successiva iscrizione a ruolo effettuata dal difensore del defunto, nullità dell’ordinanza di convalida, dell’atto di precetto e della procedura esecutiva. Dedusse inoltre che gli eredi avrebbero dovuto riassumere il giudizio e non costituirsi in prosecuzione. La Corte d’appello dichiarò inammissibile l’appello ritenendo che, in difetto dei presupposti processuali speciali, l’ordinanza sarebbe appellabile solo se emessa fuori schema, ma non nel caso prospettato. In cassazione il ricorrente denunciò violazione degli artt. 339, 657, 668 e 299 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare la nullità del procedimento di primo grado e che la costituzione in prosecuzione degli eredi non era idonea a sanare l’interruzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha ribadito che l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c. è appellabile solo se emessa fuori dallo schema legale e in difetto dei presupposti processuali, mentre nel caso concreto la vicenda non rientrava in tali eccezioni; quanto al secondo, ha affermato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 299 e 302 c.p.c., la costituzione in prosecuzione degli eredi impedisce l’interruzione del processo anche se la morte della parte è intervenuta prima della sua costituzione. Ha inoltre precisato che la nota di iscrizione a ruolo è atto meramente fiscale e amministrativo, privo di autonoma incidenza sulla validità del giudizio, sicché l’eventuale carenza di procura del difensore del defunto non determina nullità. Al rigetto sono seguite la condanna alle spese, la condanna ex art. 96 c.p.c. con pagamento di una somma alle controparti e di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende, nonché l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto è il provvedimento tipico del procedimento speciale di convalida.
L’opposizione tardiva è il rimedio ordinario avverso l’ordinanza di convalida, salvo che questa sia emessa fuori dai presupposti legali.
È stata evocata dal ricorrente a sostegno dell’ammissibilità dell’impugnazione, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
Norma richiamata in relazione al procedimento di intimazione di licenza per finita locazione.
La morte della parte determina interruzione del processo, ma la questione deve essere letta in combinato con l’art. 302 c.p.c. sulla prosecuzione.
La costituzione in prosecuzione dei successori nel termine/udienza prevista impedisce l’interruzione del processo e vale anche quando l’evento interruttivo sia anteriore alla costituzione della parte originaria.
La riassunzione si pone, insieme alla prosecuzione, come modalità alternativa di ripresa del processo dopo l’evento interruttivo.
La nota di iscrizione a ruolo ha natura interna, fiscale e amministrativa; non richiede un autonomo mandato ad hoc e le irregolarità non incidono sulla validità dell’iscrizione.
L’eventuale carenza di procura del difensore al momento del deposito della nota di iscrizione a ruolo non comporta nullità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
È stata applicata la procedura di decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, con proposta poi confermata.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione del ricorrente.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La Corte ha rilevato, in via preliminare, una possibile carenza di specificità/localizzazione degli atti richiamati nel ricorso.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
La definizione conforme alla proposta accelerata ha legittimato la condanna per abuso del processo/responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- L’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 c.p.c. è normalmente impugnabile solo con l’opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.; l’appello è esperibile solo quando il provvedimento sia stato emesso fuori dai presupposti processuali e sostanziali del procedimento speciale, così da equivalere sostanzialmente a una sentenza.
- La morte della parte non impedisce la prosecuzione del processo se i successori si costituiscono nelle forme previste dall’art. 302 c.p.c.; la costituzione in prosecuzione opera anche quando l’evento interruttivo sia anteriore alla costituzione della parte originaria.
- La riassunzione ex art. 303 c.p.c. e la prosecuzione ex art. 302 c.p.c. sono modalità alternative di ripresa del processo dopo l’evento interruttivo; non è sempre necessario un atto di riassunzione se i successori si costituiscono validamente in prosecuzione.
- La nota di iscrizione a ruolo ha natura meramente interna, fiscale e amministrativa: eventuali irregolarità, inclusa la mancanza di un mandato specifico al deposito, non determinano di per sé nullità del giudizio, purché l’atto raggiunga il suo scopo.
- Nel giudizio di cassazione, la conferma della proposta di definizione accelerata può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi tipizzata di abuso del processo.
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