Cassazione Civile, Ordinanza n. 11203/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2013, con recuperi a IRES, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente: aveva rideterminato il reddito ai fini IRES e gli effetti IRAP, ma aveva confermato l'accertamento IVA e le sanzioni. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'avviso avesse natura "policentrica" e contenesse motivazioni incompatibili tra loro; 2) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, assumendo che la carenza di documentazione dei costi dovesse essere ricondotta alla nozione di non inerenza; 3) violazione dell'art. 1 d.lgs. 74/2000, censurando la sovrapposizione tra fornitore fittizio e fornitore che ometta il versamento delle imposte, e contestando la qualificazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo un'erronea distribuzione dell'onere della prova e l'uso indistinto di presunzioni per carenza documentale, inesistenza soggettiva e oggettiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché riferito a profili valutativi e non a un fatto storico-naturalistico; il secondo infondato perché l'effettiva esistenza del costo è presupposto logico della deduzione e la carenza probatoria impedisce perfino la verifica dell'inerenza; il terzo inammissibile perché non si confronta con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e confermato il consolidamento della parte relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti; il quarto inammissibile perché la censura sull'art. 2697 c.c. mirava in realtà a rivalutare il materiale probatorio e comunque la violazione dell'onere della prova si configura solo quando il giudice assegni l'onere alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente l'esito della prova. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR nella parte in cui aveva rideterminato il reddito ai fini IRES e mantenuto ferma la statuizione sull'IVA e sulle sanzioni. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico-naturalistico, controverso e decisivo, non per censure che investano valutazioni, argomentazioni o la motivazione dell'atto impositivo.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La deducibilità dei costi presuppone innanzitutto la prova della loro effettiva esistenza; solo dopo può venire in rilievo la verifica dell'inerenza. La mera carenza documentale impedisce la valutazione dell'inerenza stessa.
La censura non può prescindere dalla concreta qualificazione operata dal giudice di merito; se la sentenza esclude la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e valorizza il consolidamento della diversa contestazione, la doglianza che si fondi su uno schema diverso è inammissibile.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice valuti in modo ritenuto erroneo le prove già acquisite, poiché in tale ipotesi si discute di apprezzamento del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o vizi della motivazione dell'atto impugnato.
- Ai fini della deduzione di un costo, la prova della sua effettiva esistenza è un presupposto logicamente anteriore rispetto alla verifica dell'inerenza; se il costo non è adeguatamente provato, non può neppure scrutinarsi la sua riferibilità all'attività d'impresa.
- La mera carenza di documentazione giustificativa del costo non consente di affermarne automaticamente la deducibilità né di spostare il dibattito sul solo piano dell'inerenza, perché l'inerenza presuppone una spesa già dimostrata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell'onere probatorio; non sussiste quando il giudice ritenga, magari erroneamente, che la prova sia stata o non sia stata raggiunta.
- In sede di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la doglianza che presupponga una ricostruzione dell'atto o della decisione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
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