Cassazione Civile, Ordinanza n. 11179/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e al controricorso, ritenendo sussistenti i requisiti previsti dall'art. 390 c.p.c., e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre omesso la condanna alle spese, valorizzando la dichiarazione delle parti di avere raggiunto un accordo sulla loro regolamentazione.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 99/2024, le parti hanno depositato atti con cui sia il ricorso sia il controricorso sono stati rinunciati, con accettazione reciproca della rinuncia. Il testo non consente di ricostruire la fattispecie sostanziale originaria della controversia, né i motivi di merito dell'impugnazione, perché la Corte dichiara espressamente irrilevante darne conto. L'unico profilo trattato è processuale: la verifica della rituale rinuncia al ricorso e al controricorso, e della sua conformità ai requisiti dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando rituale e accettata dalle parti nei termini di legge, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia ritualmente depositata al ricorso e al controricorso, con relativa accettazione, comporta l'estinzione del processo.
- Quando le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo sulle spese, il giudice può omettere la condanna alle spese, pur restando tale scelta rimessa al potere del giudicante.
- Se il processo si estingue per rinuncia, non è necessario esaminare l'oggetto della controversia né i motivi dell'impugnazione.
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