Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11186/2026 del 26/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di credito bancario nei confronti di più fideiussori di una società debitrice principale, per il pagamento di somme dovute in forza di garanzie personali prestate a fronte di affidamenti e mutui concessi alla debitrice. Uno dei garanti aveva anche contestato la propria sottoscrizione con querela di falso, poi rinunciata. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato nulle alcune fideiussioni omnibus, accogliendo solo in parte la pretesa creditoria; in appello la Corte territoriale ha riformato parzialmente, condannando gli eredi di una delle fideiussori al pagamento dell’importo residuo ritenuto dovuto. I ricorrenti per cassazione deducono: 1) violazione della normativa antitrust e errata esclusione dell’applicabilità del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sulle fideiussioni conformi allo schema ABI; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine decennale dovesse decorrere dall’escutibilità della fideiussione e non dalla revoca dell’apertura di credito o dalla chiusura del conto; 3) violazione dell’art. 1956 c.c., assumendo che le successive concessioni di credito alla società garantita, non autorizzate dai fideiussori, avrebbero dovuto determinare l’estinzione della garanzia, con particolare riferimento alla posizione di un fideiussore-amministratore della società debitrice e dell’altro fideiussore estraneo alla compagine societaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che i ricorrenti non avevano riportato il contenuto delle clausole fideiussorie né indicato in modo puntuale il contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, e che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di fatto sulla riconducibilità delle clausole allo schema ABI, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il secondo motivo ritenendo corretta la decorrenza della prescrizione dalla data in cui il credito garantito era divenuto esigibile per effetto della revoca dell’affidamento e della chiusura del conto corrente; poiché la revoca risaliva al 27 maggio 2014 e il decreto ingiuntivo era del 2017, l’azione non era prescritta. Ha respinto anche il terzo motivo: quanto al fideiussore che era amministratore della società debitrice, ha ritenuto corretta la presunzione di conoscenza delle nuove concessioni di credito; quanto all’altro fideiussore, ha confermato l’accertamento di fatto secondo cui non era stata provata la concessione di ulteriore credito, senza sua autorizzazione, in presenza di un aggravamento tale da rendere applicabile l’art. 1956 c.c. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, con dar atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, lett. a, L. n. 287/1990

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale; la Corte non entra nel merito del principio di diritto delle Sezioni Unite perché dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi e indicare/riportare gli elementi di fatto e di diritto necessari a verificare la censura senza ricerche esterne negli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro formale dei motivi per violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale del diritto a escutere la fideiussione decorre dal momento in cui il credito garantito diviene esigibile, non dalla mera costituzione della garanzia.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto ciò coincide con la revoca dell’affidamento e/o la chiusura del conto corrente, che rendono esigibile il debito garantito.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito al debitore richiede la prova che il creditore abbia concesso ulteriore credito, senza autorizzazione del garante, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni economiche del debitore in misura tale da far temere l’insolvenza.

  • art. 335 c.p.c.

    La riunione dei ricorsi per cassazione non è disposta quando le impugnazioni, pur riferite al medesimo decreto ingiuntivo, investono sentenze diverse e autonome della Corte d’appello.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla parte appellata in appello quale domanda di risarcimento per lite temeraria; la sentenza di cassazione non affronta il merito di tale domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce violazione di legge deve essere specifico, autosufficiente e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera affermazione di contrasto con un principio giurisprudenziale non basta.
  • La deduzione di nullità di fideiussioni per conformità allo schema ABI non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione di fatto: occorre indicare puntualmente le clausole rilevanti, il loro contenuto e il preciso profilo di coincidenza con lo schema censurato.
  • La prescrizione del diritto di escutere una fideiussione decorre dal momento in cui il credito garantito diventa esigibile, tipicamente con la revoca dell’apertura di credito o la chiusura del conto corrente, e non dalla sola stipulazione della garanzia.
  • L’applicazione dell’art. 1956 c.c. presuppone la prova di una nuova concessione di credito al debitore, non autorizzata dal fideiussore, con conoscenza da parte del creditore del significativo peggioramento delle condizioni economiche del debitore e del rischio di insolvenza.
  • La qualità di amministratore della società debitrice può fondare, in concreto, una presunzione di conoscenza delle successive operazioni di finanziamento deliberate o stipulate nell’interesse della società stessa.
  • La riunione dei ricorsi per cassazione presuppone una connessione processuale rilevante e non è automatica quando i ricorsi, pur riferiti allo stesso rapporto sostanziale, impugnano provvedimenti di appello distinti e autonomi.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.