Cassazione Civile, Ordinanza n. 11185/2026 del 26/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un agricoltore aveva presentato domanda di ammissione a contributi comunitari per l'agricoltura e zootecnia biologica, dichiarando nel 2005 una certa superficie coltivata e, nel 2007, una superficie maggiore, comprendente ulteriori particelle. All'esito di verifiche amministrative e ispettive, l'amministrazione aveva ritenuto che la domanda iniziale contenesse una falsa rappresentazione della reale estensione dei terreni assoggettati al metodo biologico, con percezione di aiuti non spettanti, e aveva irrogato una sanzione pecuniaria ex l. n. 898/1986. L'interessato aveva opposto l'ordinanza ingiunzione e il tribunale aveva accolto l'opposizione, qualificando la violazione come formale e ritenendo non provato il danno comunitario. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la falsa dichiarazione avesse consentito l'indebita percezione del contributo e che la parte di terreno non dichiarata non fosse stata provata come controllata e certificata negli anni rilevanti. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della l. n. 898/1986 e della circolare regionale, sostenendo che la condotta integrasse solo un inadempimento con decadenza dal beneficio e non una falsa dichiarazione sanzionabile; 2) errata distribuzione dell'onere della prova, perché spettava all'amministrazione provare integralmente l'illecito; 3) violazione della normativa comunitaria sul biologico, sostenendo che la certificazione successiva e la perizia dimostrassero la regolarità pregressa dei terreni non dichiarati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattispecie era riconducibile all'esposizione di dati non veri da cui era derivata l'indebita percezione di aiuti comunitari, quindi alla sanzione prevista dall'art. 3 l. n. 898/1986, trattandosi di illecito di danno e non di mera irregolarità formale. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la corte territoriale aveva correttamente accertato la falsità della dichiarazione e che, una volta provata dalla pubblica amministrazione la fondatezza dell'addebito, spettava al destinatario dimostrare l'irrilevanza della falsità e la spettanza dell'aiuto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; la questione della retroattività della certificazione e della perizia era stata già risolta dal giudice di merito con motivazione in fatto non censurata in modo idoneo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 L. 23 dicembre 1986, n. 898
Le false dichiarazioni o l'esposizione di dati e notizie non veri per conseguire aiuti comunitari integrano l'illecito sanzionato; la sanzione opera quando dalla falsità derivi l'indebita percezione del contributo.
art. 3 L. 23 dicembre 1986, n. 898
La percezione indebita del contributo comunitario, conseguente a dati falsi, comporta la restituzione dell'indebito e, se ricorrono i presupposti, anche la sanzione amministrativa pecuniaria; si tratta di illecito di danno.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte richiama il limite del motivo per violazione di legge, che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto.
La Corte afferma che, una volta provata dall'amministrazione la falsità della dichiarazione e la percezione indebita, spetta al destinatario dimostrare l'irrilevanza della falsità o la spettanza del beneficio.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non ne fa un'autonoma applicazione decisiva, limitandosi a ribadire i principi sulla prova e sulla valutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non assume autonoma ratio decisoria, che resta incentrata sulla corretta valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011
Richiamato come parametro processuale dall'opponente per la distribuzione dell'onere probatorio nell'opposizione a sanzione amministrativa.
Reg. CE n. 1257/1999
Il programma di sviluppo rurale attuativo richiedeva l'applicazione dell'azione sull'intera superficie agricola utilizzata e il rispetto degli obblighi per l'accesso e il mantenimento degli aiuti.
Reg. CE n. 2092/1991
Richiamato per sostenere la disciplina della produzione biologica e del possibile riconoscimento retroattivo, ma la Corte ritiene la censura inidonea perché diretta a contestare accertamenti di fatto.
Reg. CE n. 2608/1993
Richiamato insieme al Reg. CE n. 2092/1991 per la disciplina del biologico e del riconoscimento retroattivo; non incide sull'esito per difetto di prova in fatto.
Reg. CE n. 2078/92
Richiamato nella circolare regionale come precedente programma di misure agroambientali utile ai fini del riconoscimento retroattivo in presenza di determinate condizioni.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di aiuti comunitari agricoli, la falsa dichiarazione non è sanzionabile solo come irregolarità formale: quando da essa derivi l'indebita percezione del contributo, si integra l'illecito previsto dall'art. 3 l. n. 898/1986.
- L'illecito di cui alla l. n. 898/1986 ha natura di illecito di danno: la mera non veridicità della dichiarazione non basta, ma deve risultare la percezione indebita dell'aiuto o del vantaggio economico.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, una volta che l'amministrazione abbia provato la falsità della dichiarazione e l'erronea erogazione del beneficio, spetta al destinatario dimostrare i fatti contrari che escludano l'indebita percezione o rendano irrilevante la falsità.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La certificazione o documentazione successiva non è di per sé idonea a dimostrare retroattivamente il possesso dei requisiti negli anni rilevanti, se il giudice di merito ha escluso, con accertamento in fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, che tali requisiti fossero provati per il periodo contestato.
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