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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11182/2026 del 26/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca creditrice nei confronti dei fideiussori di una debitrice e di altri soggetti connessi, per far dichiarare inefficaci ex art. 2901 c.c. alcuni atti dispositivi relativi a diritti di abitazione e di uso su immobili e, successivamente, al conferimento degli stessi in una società in accomandita semplice. Nel giudizio di merito era intervenuta un'altra banca, poi incorporata in Intesa Sanpaolo, che aveva anche proposto domande di simulazione assoluta e, in subordine, di nullità o inefficacia dei medesimi atti. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo sussistenti l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c.: con il primo hanno contestato la sussistenza dell'eventus damni, sostenendo che gli immobili non erano stati gratuiti o liberali, ma conferiti a fronte di partecipazioni sociali dotate di consistenza patrimoniale, e che i beni erano in gran parte produttivi di reddito; con il secondo hanno contestato la prova della scientia damni in capo ai debitori e alla terza coinvolta, deducendo che la Corte territoriale avrebbe fondato tale elemento su mere presunzioni e sulla sola astratta prevedibilità del pregiudizio, senza prova di una conoscenza effettiva del danno alle ragioni creditorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione conferma quindi la statuizione di merito che aveva accolto l'azione revocatoria e dichiarato inefficaci gli atti dispositivi impugnati. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese in favore di ciascun controricorrente, oltre a una condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte non ne ridiscute i presupposti in astratto, ma ribadisce che la loro verifica fattuale non può essere rinnovata in cassazione se la censura richiede una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte, però, rileva che la doglianza è in sostanza una richiesta di riesame delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi dedotti, ma la Corte osserva che, sotto la veste di violazione di legge, i ricorrenti censurano in realtà l'accertamento di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva declaratoria di inammissibilità conforme alla proposta.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore in favore di ciascuna controricorrente per responsabilità aggravata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato per la condanna solidale alle spese in ragione del comune interesse dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formulata come violazione di legge, miri sostanzialmente a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la contestazione dei presupposti dell'eventus damni e della scientia damni deve confrontarsi con l'accertamento fattuale del giudice di merito; se la critica investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, essa non è scrutinabile come vizio di legittimità.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2729 c.c. è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una diversa lettura delle presunzioni e del materiale probatorio da parte del giudice di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e risulta connotato dai presupposti di responsabilità aggravata, il giudice può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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