Cassazione Penale, Sentenza n. 34291/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo che il reato di evasione (commesso il 19/02/2013) fosse ormai prescritto già alla data della sentenza di primo grado e certamente alla data della sentenza di appello. Ha dedotto che eventuali effetti della recidiva reiterata erano stati neutralizzati dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, ergo non potevano impedire la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che, ai fini del termine di prescrizione, l'aumento determinato dalla recidiva ad effetto speciale si applica alla pena massima stabilita per il reato e non al termine dei sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen.; nel caso di evasione (pena massima tre anni) con recidiva che aumenta la pena della metà, il termine di prescrizione è comunque pari a sei anni. Tuttavia, la prescrizione non era maturata: dal decreto di citazione (18/10/2013) alla sentenza di primo grado (2/2/2021) sono intervenute sospensioni complessivamente pari a diciotto mesi (aderenza del difensore alle astensioni delle Camere penali e sospensioni per emergenza Covid) che hanno impedito il decorso del termine di sei anni. Inoltre, ai fini della sentenza di appello del 12/10/2022, l'interruzione produce un termine massimo ai sensi dell'art. 161 cod. pen. pari a dieci anni, quindi la prescrizione non è maturata neppure alla data dell'appello. La Corte ha inoltre precisato che la recidiva conta ai fini della prescrizione anche se nel giudizio di bilanciamento è stata ritenuta subvalente o equivalente con le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. n. 176 del 2020
consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; qui la Corte ha proceduto secondo tale disposizione
stabilisce i termini di prescrizione e specifica che l'aumento per circostanze ad effetto speciale si applica alla pena massima del reato; il giudice non può considerare l'esito del bilanciamento delle circostanze attenuanti ai fini della determinazione della pena massima
regola il termine massimo di prescrizione dopo l'interruzione: nel caso di recidiva reiterata infraquinquennale il termine massimo è pari a dieci anni
art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.
prevede limiti alla durata di sospensione della prescrizione per legittimo impedimento; la Corte ha chiarito che l'adesione del difensore ad astensioni collettive non integra legittimo impedimento e dunque non trova applicazione il limite di 60 giorni
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27
disciplinava la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid; la Corte limita la sospensione riconosciuta a due mesi e quattro giorni, in conformità agli indirizzi costituzionali e giurisprudenziali
norma il giudizio di equivalenza fra circostanze; la Corte ha richiamato che l'esito del bilanciamento ex art. 69 non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione (art. 157, comma 3)
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione quando è contestata una circostanza ad effetto speciale (es. recidiva ad effetto speciale), l'aumento va applicato alla pena massima prevista per il reato e non al parametro soglia (es. 6 anni): occorre determinare il nuovo termine sulla base della pena massima così aumentata
- La recidiva ad effetto speciale rileva ai fini del computo della prescrizione anche se, nel giudizio di bilanciamento, è stata resa subvalente o compensata da attenuanti generiche: il bilanciamento non modifica la pena massima rilevante ai fini della prescrizione
- Le astensioni collettive del difensore (adesione a scioperi delle Camere penali) non sono legittimo impedimento e determinano sospensione del corso della prescrizione fino all'udienza successiva senza applicazione del limite dei 60 giorni previsto per il legittimo impedimento
- Le sospensioni disposte per l'emergenza Covid sono computate secondo i limiti previsti dalla normativa emergenziale e dalla giurisprudenza costituzionale: non sempre tutta la durata dei rinvii organizzativi può essere considerata ai fini della sospensione
- Dopo l'interruzione, verificare i termini massimi previsti dall'art. 161 cod. pen.: in presenza di recidiva reiterata infraquinquennale il termine massimo può arrivare fino a dieci anni
- In casi simili conviene sollevare la questione di prescrizione tempestivamente e documentare dettagliatamente i periodi di sospensione (cause, atti processuali, adesioni del difensore) per consentire un calcolo accurato dei termini
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