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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06437/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per un fatto qualificato in relazione alla ricettazione. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi riproponevano questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito: in particolare, la dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo e l'esclusione dell'incauto acquisto. Il terzo motivo censurava la mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma in appello tale censura era stata formulata in modo del tutto generico. Il quarto motivo contestava il mancato riconoscimento della prescrizione, assumendo che la cosiddetta 'ricettazione minore' fosse una figura autonoma di reato; la Corte ha invece ribadito che si tratta di una circostanza attenuante della ricettazione di cui al primo comma dell'art. 648 c.p., con i relativi limiti edittali e conseguente insussistenza della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o non scrutinabili i motivi dedotti: i primi due perché meramente ripetitivi di censure già disattese con motivazione ritenuta corretta, il terzo per difetto di specificità del motivo di appello e conseguente carenza di interesse, il quarto perché manifestamente infondato alla luce della qualificazione della 'ricettazione minore' come circostanza attenuante della ricettazione ex art. 648 c.p., con prescrizione non maturata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che un motivo di impugnazione deve essere specifico; la genericità del motivo di appello impedisce il suo accoglimento.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato quale conseguenza processuale della mancata specificità del motivo di appello, che ne determina l'inammissibilità.

  • art. 648 c.p.

    È affermato che la cosiddetta 'ricettazione minore' non costituisce un reato autonomo, ma una circostanza attenuante della ricettazione prevista dal primo comma, con applicazione dei relativi limiti edittali anche ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già vagliate e disattese con motivazione congrua e giuridicamente corretta dai giudici di merito.
  • Il motivo di impugnazione deve essere specifico: se il motivo di appello è formulato in termini del tutto generici, la censura è inammissibile e può essere dichiarata tale anche in cassazione, quando la restituzione al giudice di merito sarebbe inutile per carenza di interesse.
  • La cosiddetta 'ricettazione minore' non integra un'autonoma fattispecie incriminatrice, ma una circostanza attenuante della ricettazione base; di conseguenza la determinazione del trattamento sanzionatorio e del termine prescrizionale va effettuata avendo riguardo alla fattispecie di cui all'art. 648, primo comma, c.p.
  • Ai fini del rilievo della prescrizione, la qualificazione giuridica della fattispecie attenuata rileva nei limiti edittali applicabili, e la prescrizione non può essere dichiarata quando non sia maturata in relazione alla corretta cornice sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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