Cassazione Civile, Ordinanza n. 05652/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due delibere assembleari condominiali del 1997 relative a lavori di ristrutturazione finanziati secondo la disciplina richiamata in sentenza. La condomina originaria sosteneva che i lavori fossero stati approvati sulla base di tabelle millesimali mai validamente approvate, diverse da quelle che, a suo dire, avrebbero dovuto essere applicate; lamentava inoltre che le delibere fossero state adottate senza il quorum corretto e con un’erronea ripartizione delle spese. In appello la domanda era stata respinta; l’erede unica della originaria attrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per mancata censura di tutte le rationes decidendi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’asserita genericità e inefficacia probatoria della dichiarazione di accollo di spesa rilasciata dalla de cuius; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva la questione dell’inapplicabilità delle tabelle millesimali del geom. Pennesi; 4) e 5) omesso esame di fatti decisivi, consistenti in una perizia stragiudiziale, testimonianza e ulteriori elaborati tecnici che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato che le tabelle corrette erano quelle del geom. Vona e che quelle successive non potevano giustificare la ripartizione adottata nelle delibere impugnate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d’appello si fondava su due autonome rationes decidendi, una processuale (inammissibilità ex art. 342 c.p.c.) e una di merito, e la ricorrente aveva attaccato solo la prima. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste dell’omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che dalla citazione introduttiva emergeva una contestazione della legittimità delle delibere per il ricorso a tabelle millesimali diverse da quelle del geom. Vona, ma non una specifica censura di invalidità delle tabelle concretamente applicate; la questione sulla inapplicabilità delle tabelle del geom. Pennesi era stata sollevata solo in comparsa conclusionale, quindi tardivamente. Ha infine dichiarato infondati il quarto e il quinto motivo, perché ancora una volta diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’appello è inammissibile se i motivi non investono le rationes decidendi che sorreggono autonomamente la decisione impugnata; se la sentenza si fonda su più ragioni autonome, tutte idonee a sostenerla, vanno censurate tutte.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la questione dichiarata tardiva non era compresa nel thema decidendum fissato dall’atto introduttivo ed è stata introdotta solo in una fase successiva non consentita.
Le allegazioni e modifiche del thema decidendum possono avvenire, nel regime processuale richiamato, entro le memorie consentite dalla disciplina allora vigente.
La modificazione delle domande e delle eccezioni rilevanti ai fini del thema decidendum è preclusa oltre il termine previsto dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis.
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle tutte; la censura di una sola di esse non può condurre alla cassazione della sentenza.
- Il motivo di ricorso che deduce l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice dichiara tardiva una questione che non era stata introdotta nell’atto introduttivo e che non risultava compresa nell’originario oggetto del processo.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito e sostituire la propria lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di appello, quando la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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