Cassazione Civile, Ordinanza n. 24699/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La Regione Puglia ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Bari. Prima della decisione, la Regione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, sottoscritto anche dai difensori. La questione decisa dalla Corte di cassazione non riguarda il merito della controversia originaria, ma soltanto gli effetti processuali della rinuncia al ricorso e della sua accettazione, con particolare riferimento alle spese e al contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della Regione Puglia e della sua rituale accettazione da parte del controricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., poiché alla rinuncia aveva aderito l'altra parte. Ha altresì escluso l'adozione di una statuizione sul raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, in ragione del tenore della pronuncia.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti personalmente o tramite difensori muniti di mandato speciale, non va pronunciata condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in presenza della pronuncia di estinzione conseguente alla rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo come parametro del contributo unificato eventualmente raddoppiato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è validamente accettata dalla controparte o dai suoi difensori muniti di mandato speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non deve essere pronunciata condanna alle spese.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non richiede, in tale ipotesi, una formale attestazione negativa in dispositivo quando la pronuncia non ne ricorrono i presupposti secondo il tenore della decisione.
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