Cassazione Penale, Sentenza n. 36667/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sintesi dettagliata dei motivi di impugnazione: Amante Attilio: vizio di motivazione (art.546 c.p.p.), lamentata omissione di esplicitazione dell'iter logico-giuridico nella motivazione della Corte d'appello. Brunetto Salvatore: omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione, in relazione all'esclusione della recidiva qualificata e al calcolo dei termini (richiama Sez. U. "Piergotti" e principio di ricorribilità della prescrizione in Cassazione). Lisa Antonino: vizio di motivazione sul maggior incremento di pena applicato a titolo di continuazione (art.125 c.p.p.), con censura di violazione del diritto di difesa e mancata motivazione sulla congruità della pena. Patanè Alfio: inosservanza di norme processuali e omessa motivazione sugli atti intercettivi ritenuti inutilizzabili per mancata produzione dei decreti autorizzativi (violazione art.24 Cost. e regole sull'utilizzabilità delle intercettazioni). Papa Orazio: primo motivo — vizi motivazionali sulla qualificazione della partecipazione al sodalizio mafioso (art.416‑bis c.p.) e sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7 L.203/1991 (metodo mafioso) per i capi C, D, H; deduce che le intercettazioni non dimostrerebbero un ruolo attivo ma mera passività/sudditanza; secondo motivo — eccessività della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi. In particolare: Amante Attilio — ricorso dichiarato inammissibile (preclusione per rinuncia ai motivi nell'ambito del concordato in appello). Brunetto Salvatore — ricorso infondato: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla non maturazione della prescrizione, applicando anche il raddoppio dei termini per i reati di criminalità organizzata (art.157, comma 6 c.p.) e motivando il conteggio dei termini. Lisa Antonino — ricorso inammissibile e manifestamente infondato (rinuncia dei motivi diversa dal trattamento sanzionatorio; la mancata esplicitazione dell'iter per la determinazione della pena non costituisce causa di nullità nel regime del concordato). Patanè Alfio — ricorso inammissibile: la rinuncia ai motivi con il concordato ha precluso la censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni in Cassazione. Papa Orazio — ricorso infondato: la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione di merito circa la partecipazione al gruppo "Brunetto" e la sussistenza dell'aggravante di metodo mafioso; ha altresì rigettato la doglianza sul trattamento sanzionatorio (assenza di errori di diritto tali da portare ad annullamento). Per Brunetto e Papa è disposta la condanna al pagamento delle spese processuali; per gli altri ricorrenti è stata dichiarata l'inammissibilità o manifestata infondatezza dei ricorsi.
Norme richiamate
Regola il concordato in appello (definizione del giudizio in camera di consiglio per accordo sulle conclusioni e rinuncia ai motivi). La Corte l'ha interpretata come strumento che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi in Cassazione sulle questioni cui si è rinunciato, salvo profili specifici (formazione della volontà, consenso del Procuratore generale e la prescrizione maturata antecedentemente alla sentenza).
Imposta l'obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità (es. prescrizione). La Corte ricorda che, se la prescrizione è intervenuta, la declaratoria è dovere del giudice; tuttavia, nel regime del concordato la mancata motivazione su questioni ritenute rinunciate non è sindacabile in Cassazione, salvo i casi espressi dalle Sezioni Unite.
Prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di criminalità organizzata; la Corte lo ha applicato nel calcolo del termine prescrizionale relativo al reato contestato a Brunetto, escludendo la maturazione della prescrizione alla data dedotta dal ricorrente.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ricordato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la partecipazione può essere desunta da 'indicatori' e da facta concludentia, e ha ritenuto che la motivazione di merito abbia offerto elementi gravi, precisi e concordanti idonei a comprovare la partecipazione di Papa al gruppo 'Brunetto'.
art. 7, L. 203/1991 (oggi efficace in materia di aggravante del metodo mafioso)
Aggravante per reati commessi con metodo mafioso; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante quando la condotta omologa richiami, anche simbolicamente, il potere intimidatorio di una consorteria radicata sul territorio (es. il rinvenimento della bottiglia con liquido infiammabile come elemento evocativo).
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente la censura per vizio di motivazione in Cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria, rilevando che possono essere cassate solo le motivazioni affette da manifesta illogicità o contraddittorietà, non il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Sezioni Unite, sentenze rilevanti (es. "Piergotti" e "Ricci")
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito la ricorribilità in Cassazione della mancata declaratoria di prescrizione in sentenze di concordato in appello e i limiti di sindacato sul concordato; le Sezioni Unite hanno ammesso il ricorso per omissione di dichiarazione di prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza, ma hanno altresì precisato l'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi in sede di concordato.
Massime di principio
- Nel caso di definizione del giudizio con concordato in appello (art. 599‑bis c.p.p.), la parte che ha rinunciato a motivi di appello preclude in Cassazione la deduzione di quei motivi: il sindacato di legittimità è limitato ai profili non rinunciati (salvo eccezioni previste dalle Sezioni Unite, p.es. prescrizione intervenuta antecedentemente alla sentenza).
- La prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di concordato in appello è sindacabile in Cassazione anche se non dedotta in appello (Sez. U.); tuttavia il giudice deve valutare attentamente i termini e le cause di interruzione o di raddoppio (es. art.157 c.p. per reati di criminalità organizzata).
- In sede di Cassazione non è possibile chiedere una riconsiderazione meramente prognostica o diversa del materiale probatorio: le censure devono evidenziare vizi di motivazione gravi, logici o contraddittori, non semplici divergenze di valutazione. Le deduzioni che mirano a una rivalutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per la configurazione del reato associativo di stampo mafioso (art.416‑bis) il giudice può fondarsi su "indicatori" e "facta concludentia": non è sempre necessario un atto di investitura formale, ma servono indizi gravi, precisi e concordanti idonei a provare l'intraneità stabile del soggetto al sodalizio.
- La mancata esplicitazione dell'iter logico‑giuridico con cui il giudice determina la pena nel regime del concordato costituisce, in generale, irregolarità non necessariamente sanante l'annullamento, salvo che emergano vizi di illegittimità o violazione dei limiti edittali.
- Sulle intercettazioni, se la parte ha rinunciato in sede di concordato ai motivi relativi alla inutilizzabilità, Cassazione non è la sede per riproporre quella censura; la mancata produzione in atti di decreti autorizzativi può però essere rilevata se non oggetto di rinuncia e se sussistono profili di inutilizzabilità rilevabili d'ufficio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36644/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36645/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36648/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36651/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →