Sentenza del 23/06/2020 n. 1829 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione di documenti in copia- Contestazione di conformità all'originale - Specificità - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito riporta una massima, ma non identifica le parti, l'atto impugnato, il giudice, il grado di giudizio o l'esito concreto della controversia. Enuncia il principio per cui il disconoscimento della copia non ne impedisce automaticamente l'utilizzo: il giudice può accertarne la conformità all'originale anche sulla base di ulteriori prove o presunzioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la contestazione della conformità all'originale di documenti prodotti in copia nel processo tributario. La massima afferma che la contestazione deve essere specifica e circostanziata, indicando gli elementi che dimostrerebbero la difformità della copia; una contestazione generica o imprecisa non è sufficiente.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 2719 c.c. il giudice può comunque pervenire a ritenere la conformità tra copia ed originale tramite ulteriori prove, ed anche mediante presunzioni
La contestazione della conformità non determina da sola l'inutilizzabilità della copia: il giudice può verificarne la corrispondenza all'originale considerando altri elementi probatori, comprese le presunzioni.
Art. 215, comma primo, n. 2, c.p.c.
il disconoscimento non ha gli stessi effetti del disconoscimento delle scritture private di cui all'art. 215 comma primo n. 2 c.p.c., norma che ne preclude l'utilizzazione
Il disconoscimento della conformità di una copia non produce l'effetto automatico di precluderne l'utilizzazione previsto per il disconoscimento delle scritture private; resta possibile l'accertamento della conformità secondo l'art. 2719 c.c.
Massime di principio
- Chi contesta una copia documentale deve indicare in modo circostanziato quali elementi la renderebbero difforme dall'originale; una contestazione generica o imprecisa non basta.
- Il disconoscimento della conformità non rende automaticamente inutilizzabile il documento: il giudice può valutare ulteriori prove e presunzioni per stabilire se la copia corrisponda all'originale.
- Dal testo fornito non è possibile ricavare quale parte abbia vinto nel caso concreto; la massima esprime soltanto il principio giuridico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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