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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06303/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/05/2025 per mera apparenza della motivazione (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 35-bis, comma 5 ord. pen.). Il ricorrente contestava che, pur essendo stata accolta la richiesta di ottemperanza relativa al riconoscimento del diritto generale al lavoro (ordinanza del 19/01/2021), il Tribunale avesse di fatto escluso automaticamente la mansione specifica richiesta (distributore del sopravvitto/della spesa) senza adeguate ragioni di sicurezza

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza costituisca una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e non consenta l'introduzione di domande nuove né la rivalutazione del contenuto dell'originaria decisione. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente riconosciuto il diritto generale al lavoro ex art. 20 ord. pen., ma aveva respinto con motivazione puntuale la richiesta di attribuzione della specifica mansione come estranea all'oggetto dell'ottemperanza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma indicata come criterio di censura nel ricorso (presunta violazione di legge). La Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica, quindi non idonea a fondare il motivo di ricorso.

  • art. 35-bis comma 5 ord. pen.

    Il procedimento di ottemperanza è una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione e serve esclusivamente a garantire l'esecuzione del provvedimento favorevole già emesso. Non consente l'introduzione di domande nuove né la revisione del contenuto dell'originaria decisione.

  • art. 20 ord. pen. (diritto al lavoro)

    Riconosciuto il generale diritto al lavoro del detenuto; tuttavia il riconoscimento non comporta automaticamente l'individuazione di una specifica mansione, che deve essere assegnata dall'amministrazione secondo le procedure previste dall'ordinamento penitenziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la possibilità di condannare al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Richiamato quale regime detentivo del ricorrente; la sentenza richiama il contesto del regime speciale come elemento del quadro fattuale senza mutare i principi applicativi relativi all'ottemperanza e all'assegnazione delle mansioni.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Citata come riferimento giurisprudenziale in ordine alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, utile per decidere sulla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5, ord. pen. serve solo a far eseguire ciò che è già stato deciso: non è strumento per ottenere nuove prestazioni o per rimettere in discussione contenuti non espressamente riconosciuti nella decisione originaria.
  • Se si intende ottenere una mansione specifica non prevista nell'ordinanza originaria, occorre che tale richiesta fosse già stata riconosciuta o impugnata nel giudizio di cognizione; altrimenti la domanda è inammissibile nell'ottemperanza.
  • L'attribuzione concreta delle mansioni lavorative in carcere spetta all'amministrazione penitenziaria e deve seguire le procedure previste dall'ordinamento penitenziario; il giudice di ottemperanza può soltanto verificare l'esecuzione dell'obbligo riconosciuto.
  • Le impugnazioni generiche, aspecifiche o che si limitano a reiterare richieste non contemplate dall'atto presupposto sono a rischio di inammissibilità e di condanna per spese e somme alla Cassa delle ammende.
  • Per contestare la motivazione del provvedimento impugnato è necessario indicare in modo preciso l'errore logico-giuridico; la mera asserzione di "mera apparenza" della motivazione, senza argomentazione, è probabile che venga respinta.
  • In presenza di ragioni di sicurezza rilevabili e adeguatamente motivate dall'amministrazione, il rifiuto di assegnare una mansione specifica può risultare legittimo; chi ricorre deve confrontarsi con tale motivazione e fornire elementi concreti per contrastarla.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione/suprema istanza è utile verificare se il vizio dedotto rientri effettivamente nell'ambito del giudizio impugnato (es.: errori di diritto o vizio di motivazione specifico) per evitare condanne ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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