Cassazione Penale, Ordinanza n. 00112/2025 del 02/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, a seguito di accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato già condannato per plurimi reati di usura ed estorsione aggravata. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'erronea qualificazione giuridica delle condotte ascritte come estorsione, sostenendo che dovessero essere riqualificate come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., con conseguente richiesta di proscioglimento in assenza di querela/denuncia; dall'altro lato, lamentava che la Corte territoriale non avesse affrontato le censure difensive secondo cui, per i reati di usura, non sarebbe stata dimostrata la condotta tipica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., quando l'appellante rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena con il Procuratore generale, il giudice dell'impugnazione è tenuto a motivare solo sulla pena e non deve più scrutinare i profili di responsabilità ormai non devoluti. Ne consegue una preclusione processuale che si riflette anche sul giudizio di legittimità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La reintroduzione del patteggiamento in appello comporta, in caso di rinuncia ai motivi di gravame e accordo sulla pena, una cognizione del giudice limitata ai profili non rinunciati, con motivazione dovuta essenzialmente sulla pena.
Invocato dalla difesa quale diversa qualificazione giuridica dei fatti, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, al posto dell'estorsione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente è condannata alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che impedisce di devolvere al giudice d'appello questioni relative all'affermazione di responsabilità già non più contestate.
- La cognizione del giudice dell'appello, in presenza di accordo sulla pena e rinuncia ai motivi, si concentra sulla sola determinazione sanzionatoria, con un onere motivazionale limitato a tale profilo.
- Le censure in cassazione che mirano a rimettere in discussione questioni coperte da rinuncia ai motivi di appello sono inammissibili, perché investono profili non più devoluti al giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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