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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22858/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti congiuntamente. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, con atto congiunto, hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/02/2024 lamentando, con un unico motivo comune, l'erroneità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva che le doglianze mirano in realtà a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, contestando la persuasività, l'adeguatezza e la puntigliosità della motivazione, nonché l'attendibilità delle fonti probatorie. Secondo la Corte, tali censure non sono deducibili in sede di legittimità, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. Nel merito, i giudici di appello avevano spiegato che entrambi gli imputati avevano la disponibilità dei beni per la congiunta gestione dell'esercizio e che erano consapevoli della provenienza illecita dei beni, in ragione dell'esperienza settoriale e della mancata spiegazione dell'origine di tale disponibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La decisione presuppone una contestazione riconducibile alla ricettazione e valorizza, ai fini della responsabilità, la disponibilità dei beni e la consapevolezza della loro provenienza illecita.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito per la sola sua presunta inadeguatezza, scarsa persuasività o mancanza di rigore, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o intrinsecamente contraddittoria su punti decisivi.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del compendio probatorio né sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure che, sotto la veste di vizio motivazionale, sollecitano una diversa comparazione delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto sono inammissibili quando non individuano specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • Ai fini della ricettazione, la responsabilità può essere desunta dalla disponibilità dei beni e dalla consapevolezza della loro provenienza illecita, desunta anche dal contesto concreto e dalla mancata giustificazione dell'origine della disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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