Cassazione Penale, Ordinanza n. 32127/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo una proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena dell'imputato in tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 800 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per cinque anni e confermando nel resto la decisione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito, poiché, nel concordato in appello, non sono ammissibili doglianze relative alla determinazione della pena quando questa sia stata definita secondo l'accordo delle parti e non presenti profili di illegalità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva dato atto della proposta di concordato, dell'accordo delle parti sulla pena e della congruità del trattamento sanzionatorio, chiarendo che la pena era stata determinata nei termini dell'accordo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso per questioni relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili censure sulla determinazione della pena concordata, salvo che la sanzione sia illegale.
La censura relativa ai criteri di determinazione della pena non è esaminabile in cassazione quando la pena sia stata stabilita conformemente al concordato in appello e non sia illegale.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche non può essere contestato in cassazione, nell'ambito di una sentenza emessa su concordato in appello, quando la doglianza attenga alla determinazione della pena concordata e non denunci l'illegalità della sanzione.
condizioni di proscioglimento
Nel concordato in appello non sono ammissibili doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dalla norma.
senza formalità di procedura
Il ricorso inammissibile per motivi non consentiti dalla legge può essere dichiarato tale senza formalità di procedura.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure riguardanti la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
- Sono inammissibili, nel ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le doglianze relative alla determinazione della pena concordata, comprese quelle concernenti la mancata concessione o la misura delle attenuanti generiche, quando la pena non sia illegale.
- La determinazione della pena concordata può essere censurata in cassazione solo se la sanzione applicata non rientra nei limiti edittali o è diversa da quella prevista dalla legge.
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