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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44873/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/04/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (29/03/2022) della somma di €250.312,36 quale presunto profitto di reati tributari relativi agli anni 2014-2017. La ricorrente contestava: 1) omessa/insufficiente motivazione sul periculum in mora, ossia mancata spiegazione delle ragioni per le quali non si potesse attendere la decisione di merito prima di applicare il vincolo ablativo; 2) vizio nella valutazione del fumus criminis, sostenendo che le deduzioni investigative (in particolare la presunta incapacità produttiva di alcuni fornitori e la rilevanza dei DDT) erano basate su dati statistici errati e che la difesa aveva prodotto consulenze e documentazione che smentivano le risultanze della Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il fumus criminis fosse adeguatamente comprovato da: discrasie tra quantità documentate e quantità effettivamente producibili, incongruenze tra registri, DDT e fatture, dichiarazioni discordanti dei fornitori, e prelievi in contanti dalle ditte fornitrici coincidenti con gli importi dei pagamenti ricevuti, indicativi di retrocessione delle somme. Ha inoltre stabilito che, nella fase cautelare sommaria, questioni tecnico-contabili complesse possono essere rimandate alla fase di merito e che la mancata o apparente motivazione sul periculum in mora era invece sufficiente: la consistente entità del profitto (€250.312,36) unita alla natura fungibile del bene (denaro) giustificavano l'esigenza anticipatoria del sequestro per evitare la dispersione e rendere poi impraticabile la confisca.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte sottolinea l'obbligo motivazionale, incluso sul periculum in mora, quando si anticipano gli effetti della confisca.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca del profitto del reato; la confisca condiziona la possibilità di sequestro preventivo funzionale.

  • art. 81, comma finale, cod. pen. e art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norme che individuano la responsabilità penale (concorso formale) e la disciplina dei reati tributari contestati (uso di fatture per operazioni inesistenti).

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sulle censure giudicabili in Cassazione; citata in relazione alle doglianze per violazione di legge sollevate dalla ricorrente.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (istruttoria e discussione orale secondo il disposto normativo).

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede motivazione anche sul periculum in mora, bilanciata con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.

Massime di principio

  • In sede cautelare reale (sequestro finalizzato alla confisca) il giudice deve motivare anche il periculum in mora: la motivazione può fondarsi su elementi oggettivi (entità del profitto, natura fungibile dei beni) o su elementi soggettivi (comportamenti dell'obbligato) e non è necessario che entrambi concorrano.
  • Nella fase incidentale caratterizzata da cognizione sommaria, questioni tecnico-contabili complesse e contrapposte tra perizia d'ufficio e consulenze di parte possono essere rinviate alla fase di merito; il giudice del riesame non è tenuto a risolvere definitivamente contrasti tecnici che richiedono accertamenti peritali.
  • Discrepanze documentali (incongruenze fra fatture, DDT, registri) unite a rilevanti prelievi in contanti riconducibili temporalmente ai pagamenti rappresentano indizi gravi e univoci in ordine alla simulazione di operazioni e alla possibile retrocessione di somme, idonei a sostenere il fumus criminis in sede cautelare.
  • Le censure esclusivamente dirette a vizi della motivazione di merito sono in parte precluse in sede di legittimità sui provvedimenti cautelari reali; la Cassazione tende a verificare la correttezza giuridica e la sussistenza di argomentazione logica piuttosto che riaprire integralmente il sindacato di merito.
  • Quando il bene da sequestrare è denaro (bene fungibile e difficilmente rintracciabile), il periculum in mora può essere ricavato dalla sola natura e consistenza del profitto, a condizione che la motivazione sia congrua e proporzionata.

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