Cassazione Civile, Ordinanza n. 31805/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della cosiddetta "quota B" del trattamento pensionistico spettante a un lavoratore dello spettacolo iscritto alla gestione speciale poi confluita nell'INPS. La Corte d'appello aveva confermato la riliquidazione della pensione senza applicare il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, ritenendo che tale massimale valesse solo per la "quota A" e fosse stato tacitamente superato per la "quota B" dalla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 182 del 1997. L'INPS ricorre in cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che l'azione giudiziale fosse decaduta almeno per i ratei anteriori al triennio; con il secondo deduce la violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la Corte territoriale abbia errato nell'affermare l'abrogazione tacita del massimale pensionabile, che invece continuerebbe ad applicarsi anche alla determinazione della quota B.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi nei limiti indicati. Quanto alla decadenza, afferma che il meccanismo di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alla fattispecie, ma solo con riferimento alle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale. Quanto al merito pensionistico, ribadisce il principio già espresso in precedenti conformi secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995, resta applicabile il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, non abrogato né espressamente né per incompatibilità dalla disciplina successiva. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
la decadenza si applica anche alla domanda di riliquidazione della pensione, ma opera limitatamente alle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011
richiamato quale modifica dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 in tema di decadenza
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo
non determina l'abrogazione tacita del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997
intervento legislativo che modifica la disciplina, ma senza eliminare il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile
richiamato a sostegno del meccanismo di decadenza e della limitazione temporale dei ratei azionabili
legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011 richiamata per la disciplina della decadenza
legge di conversione del d.l. n. 103 del 1991 richiamata nel percorso argomentativo sulla decadenza
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a)
la commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non richiede una necessaria corrispondenza aritmetica contributi-prestazioni
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamo ai precedenti della Corte e alle ragioni già esposte in essi
Massime di principio
- Nei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, la determinazione della quota B non esclude l'applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina originaria, se non risulta una sua espressa abrogazione o una incompatibilità normativa inequivoca.
- La riforma della disciplina pensionistica può incidere sui criteri di calcolo della prestazione senza necessariamente eliminare i limiti quantitativi preesistenti, quando questi siano funzionali all'equilibrio del sistema e coerenti con la struttura speciale dell'ordinamento previdenziale di settore.
- L'azione giudiziale diretta alla riliquidazione o al ricalcolo della pensione è soggetta alla decadenza previdenziale, ma gli effetti decadenziali possono operare solo entro il limite temporale dei ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale, secondo la disciplina applicabile.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica una corrispondenza rigida e matematica tra contributi versati e prestazioni erogate, purché sia պահպանuto un ragionevole equilibrio complessivo e non siano frustrate le finalità costituzionali di tutela previdenziale.
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