Cassazione Penale, Ordinanza n. 31508/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale, che gli aveva applicato la pena concordata per il delitto di evasione. La difesa ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo profili di illegittimità in relazione all'art. 129 c.p.p.; il ricorso non denunciava, però, questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente ha articolato censure diverse e comunque non riconducibili a tali categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata
indicato come reato per il quale era stata applicata la pena
evocato dalla difesa, ma la censura sul punto è stata ritenuta estranea ai motivi deducibili nel ricorso contro il patteggiamento
norma che limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tipizzati dalla legge
richiamata quale intervento normativo che ha ristretto l'ambito dei motivi deducibili nel ricorso avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili motivi diversi, come generici vizi di motivazione o doglianze fondate sull'art. 129 c.p.p. se non ricondotte alle categorie consentite.
- L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento consegue quando le doglianze non attengono all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31312/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31313/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31314/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31328/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31329/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_penale · 19 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31330/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →