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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31508/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. dal Tribunale, che gli aveva applicato la pena concordata per il delitto di evasione. La difesa ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo profili di illegittimità in relazione all'art. 129 c.p.p.; il ricorso non denunciava, però, questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorrente ha articolato censure diverse e comunque non riconducibili a tali categorie, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata

  • art. 385 c.p.

    indicato come reato per il quale era stata applicata la pena

  • art. 129 c.p.p.

    evocato dalla difesa, ma la censura sul punto è stata ritenuta estranea ai motivi deducibili nel ricorso contro il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    norma che limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tipizzati dalla legge

  • legge n. 103 del 2017

    richiamata quale intervento normativo che ha ristretto l'ambito dei motivi deducibili nel ricorso avverso il patteggiamento

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili motivi diversi, come generici vizi di motivazione o doglianze fondate sull'art. 129 c.p.p. se non ricondotte alle categorie consentite.
  • L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento consegue quando le doglianze non attengono all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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