Cassazione Penale, Sentenza n. 47736/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena residua da espiare. Il ricorrente contestava la formazione dei "cumuli parziali" e la quantificazione delle pene derivanti da diverse sentenze di condanna (in particolare quelle del 13/12/2002, 20/02/2004 e 28/02/2005) nonché la collocazione di una condanna del 15/12/2000 nel primo cumulo, sostenendo che la corretta formazione dei cumuli e dei riconoscimenti della continuazione/ricalcolo ex art. 671 c.p.p. avrebbe portato a una rideterminazione della pena residua (ridotta rispetto a quanto determinato dal P.M.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha respinto la doglianza relativa alla condanna del 15/12/2000 (ritenuta infondata perché, per i reati permanenti, la data di consumazione è la cessazione della permanenza) ma ha annullato, limitatamente alla determinazione della pena collegata alle sentenze del 13/12/2002, 20/02/2004 e 28/02/2005, l'ordinanza impugnata, rinviando alla Corte di appello di Catania per nuovo giudizio su quella specifica determinazione. La Cassazione ha rilevato che la motivazione dell'ordinanza impugnata era apparsa incompleta/contraddittoria circa l'esistenza e la definitività di provvedimenti di unificazione/riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), per cui è necessario un nuovo esame da parte del giudice di rinvio che chiarisca la posizione giuridica e motivi adeguatamente la decisione.
Norme richiamate
Norma che consente al Procuratore della Repubblica di determinare la pena residua da espiare quando vi sono più sentenze e periodi di detenzione già scontati; nel caso di specie il PM aveva adottato provvedimento di determinazione della pena residua ai sensi di questa norma.
Regola la rideterminazione della pena e l'unificazione delle pene da parte del giudice dell'esecuzione; nel procedimento emergono più provvedimenti ai sensi dell'art. 671 e questioni sulla loro definitività e sul modo corretto di considerare gli aumenti per continuazione.
Stabilisce che per i reati permanenti la data di consumazione è la data di cessazione della permanenza; la Corte ha richiamato tale principio per escludere l'errore relativo alla collocazione temporale della condanna del 15/12/2000.
Massime di principio
- Nella formazione dei cumuli parziali va considerata per ciascun reato la data di consumazione, in modo che nei conteggi siano imputati come espiazione solo i periodi di detenzione successivi a tale data.
- Per i reati permanenti (es. reato associativo inteso come permanenza) la data di consumazione è la cessazione della permanenza ai sensi dell'art. 158 c.p.; non si utilizza la data d'inizio della condotta.
- Quando esistono più provvedimenti di unificazione/riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione deve verificare e motivare chiaramente quali provvedimenti sono intervenuti, il loro contenuto e la loro definitività prima di calcolare la pena complessiva residua.
- Il riconoscimento della continuazione "in executivis" deve essere preso in considerazione nella determinazione della pena residua se risulta efficace e definitivo; in caso di incertezza sulla definitività il giudice deve chiarire la situazione o il problema può giustificare il rinvio da parte della Corte di cassazione.
- Se la motivazione del giudice dell'esecuzione è apparente o omette di valutare provvedimenti rilevanti (o la loro definitività), la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente a quella parte del calcolo della pena che risulta incerta e prescrivere nuovo esame motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47503/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47504/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47505/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47507/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47508/2022 del 16/12/2022
- Sentenza penale · 16 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 47509/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →