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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per rapina, contestando in Cassazione due profili: (1) la sussistenza dell'aggravante del travisamento di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p., sostenendo che l'uso della mascherina non potesse valere come travisamento perché imposto dalla normativa emergenziale anti-Covid; (2) la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico e sostanzialmente ripetitivo rispetto alle doglianze già respinte in appello, osservando comunque che il travisamento era materialmente collegato alla commissione del fatto e idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché le attenuanti generiche erano state già riconosciute in primo grado ed erano state solo bilanciate in equivalenza con l'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stato ritenuto correttamente applicato l'aggravante del travisamento del volto nella rapina, anche se la mascherina era imposta dal contesto pandemico, poiché nel caso concreto essa risultava funzionale al delitto e idonea a ostacolare il riconoscimento. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza è stata respinta perché tali attenuanti erano già state concesse in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    L'aggravante ricorre quando il volto è travisato in modo funzionale alla commissione del delitto e tale da rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore, anche se il mezzo di travisamento coincide con una mascherina imposta da esigenze sanitarie.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici, cioè si limitano a riproporre censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze attenuanti generiche

    La censura è infondata se le attenuanti generiche risultano già concesse dal giudice di primo grado e soltanto bilanciate con l'aggravante ritenuta.

Massime di principio

  • In tema di rapina, l'aggravante del travisamento del volto può essere integrata dall'uso della mascherina quando essa, nel caso concreto, sia collegata all'esecuzione del reato e renda più difficile l'identificazione dell'agente.
  • L'obbligo di indossare la mascherina per ragioni sanitarie non esclude automaticamente l'aggravante del travisamento, se la condotta risulta strumentale alla commissione del delitto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può dirsi omessa l'applicazione delle attenuanti generiche quando esse siano state già riconosciute nel giudizio di primo grado e il tema riguardi soltanto il giudizio di bilanciamento con un'aggravante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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