Cassazione Penale, Sentenza n. 29136/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato il decreto del pubblico ministero del 20/12/2023 di convalida di perquisizione e sequestro probatorio. Il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione per omissione o motivazione meramente apparente: il Tribunale avrebbe fondato il fumus del reato di ricettazione unicamente sulla mera disponibilità di denaro e su supposizioni, senza individuare il reato presupposto né fornire elementi concreti idonei a dimostrare la provenienza illecita della somma; il sequestro nei confronti di Saric riguardava invece i due telefoni cellulari trovati in suo possesso, ritenuti pertinenti al reato di ricettazione ma senza adeguata motivazione
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame sia il decreto di convalida del sequestro del 20/12/2023. Ha constatato che la motivazione del sequestro era carente: il decreto non indicava la tipologia del reato presupposto (necessaria almeno nella sua tipologia) e il Tribunale del riesame aveva valorizzato solo la mera disponibilità di denaro senza elementi che consentissero di ricollegarne la provenienza a un concreto tipo di reato. Di conseguenza è stata disposta la restituzione dei due telefoni cellulari (iPhone 8 IMEI 352993099833865 e iPhone 13 IMEI 35920640371684) al ricorrente e trasmessa comunicazione al Procuratore generale per i provvedimenti di competenza
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che per ritenere sussistente il fumus di reati come la ricettazione, nei procedimenti cautelari reali è necessario indicare almeno la tipologia del reato presupposto; la mera disponibilità di denaro non basta come automatica prova della provenienza illecita
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla esposizione del motivo nel ricorso)
Richiamato come principio procedurale per motivare in ridotto limiti la ricostruzione dei fatti nella motivazione della decisione di questa Corte
Richiamate le disposizioni procedurali per segnalare che non è stata richiesta la trattazione orale e che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
d.lgs. 8 novembre 2021 n. 195 (modifica art. 648, comma 2)
Menzionato per evidenziare che l'art. 648, secondo comma, è stato esteso anche ad alcune ipotesi derivanti da contravvenzioni, e quindi la provenienza illecita può derivare anche da diverse fattispecie; ciò impone comunque l'indicazione della tipologia del fatto presupposto
art. 626 cod. proc. pen. (comunicazione alla Procura generale)
Richiamato in ordine agli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte per la comunicazione del dispositivo al Procuratore generale
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di beni ritenuti provento o pertinenti di reato richiede, anche in sede cautelare e nelle prime fasi, l'indicazione almeno della tipologia del reato presupposto: la semplice detenzione di denaro non giustifica automatismi
- La mera disponibilità di ingenti somme di denaro, senza altri elementi concreti (modalità di occultamento, collegamenti a fatti criminosi, spiegazioni inconsistenti) non è sufficiente di per sé a fondare il fumus di ricettazione o altre fattispecie sulla circolazione di proventi del reato
- Il giudice che convalida un sequestro deve motivare specificamente il nesso tra i beni sequestrati e la fattispecie penale ipotizzata, evitando argomentazioni basate su sospetti o supposizioni generiche
- Nei casi di possesso di telefoni cellulari o dispositivi elettronici, il fondamento del sequestro può essere la necessità di accertamenti tecnici, ma anche tale necessità deve essere adeguatamente giustificata in relazione al reato presunto
- Se la motivazione del sequestro è carente è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio e la restituzione immediata dei beni; pertanto, nelle situazioni analoghe conviene contestare tempestivamente la carenza di motivazione e chiedere la restituzione
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