Cassazione Penale, Ordinanza n. 24014/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18/10/2024. Dal testo emerge che in sede di merito gli erano stati ascritti reati collegati alla detenzione di beni recanti marchi e brevetti risultati falsi, rinvenuti nella sua disponibilità e di cui non aveva saputo giustificare la legittima provenienza, sulla base dei verbali della Guardia di finanza. Con il primo motivo si deduceva la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità e rinviare gli atti al primo giudice. Con il secondo motivo si contestava la prova degli elementi costitutivi dei reati, chiedendo in sostanza una diversa valutazione delle fonti probatorie e dei fatti. Con l'ultimo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra nei casi tassativi dell'art. 604 c.p.p. che impongono al giudice di appello la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti, potendo invece il giudice d'appello integrare anche integralmente la motivazione mancante. Ha reputato il secondo motivo non consentito in cassazione perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Ha infine considerato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che il diniego può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi, come nel caso di specie, anche alla luce dei precedenti specifici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non integra, di per sé, uno dei casi tassativi che impongono al giudice di appello la declaratoria di nullità della sentenza appellata e la trasmissione degli atti al primo giudice; il giudice d'appello può integrare la motivazione mancante nell'esercizio dei poteri di piena cognizione.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare singolarmente tutti gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione non va dichiarata automaticamente in appello: se il vizio consiste nella mancanza assoluta della motivazione, il giudice di secondo grado può colmarla direttamente nei limiti dei suoi poteri di piena cognizione.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se non si indicano specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- Le censure che attaccano la persuasività o l'adeguatezza della motivazione, senza evidenziare una manifesta illogicità o un errore decisivo, sono inammissibili perché estranee al sindacato di cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato in modo sintetico ma congruo, valorizzando elementi negativi o l'assenza di elementi positivi, anche senza confutare analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta dalla difesa.
Come è indicizzato
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