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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5350/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Buonocore era stato condannato in primo grado dal Tribunale militare di Roma e in appello dalla Corte militare di appello di Roma per più episodi di peculato aggravato (uso indebito di buoni pasto destinati ai militari della Stazione dei Carabinieri di Firenze Principale, tra il 18/11/2011 e il 09/12/2012). Con ricorso per cassazione l'imputato articolava sette censure: (1) violazione del principio ne bis in idem perché era stato assolto dal Tribunale di Firenze per il reato di falso; (2)-(4) vizio di motivazione e travisamento probatorio, per presunta insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove; (5)-(6) errore nella qualificazione giuridica (sosteneva che si sarebbe dovuto procedere per appropriazione indebita e non per peculato, in ragione delle circostanze di tempo e luogo); (7) assenza dell'elemento soggettivo del peculato, dato l'uso occasionale dei buoni pasto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul ne bis in idem la Corte ha ritenuto irrilevante l'assoluzione per falso nel procedimento ordinario perché le fattispecie erano eterogenee rispetto al peculato militare (richiamando art. 649 c.p.p. e giurisprudenza). Sui profili probatori la Corte ha ritenuto che le deposizioni testimoniali e la documentazione acquisita formassero un compendio univoco e sufficiente a dimostrare l'uso indebito dei buoni pasto; ha richiamato il principio che la verosimiglianza e le massime d'esperienza possono conferire valore probatorio quando escludono plausibili spiegazioni alternative. Quanto alla riqualificazione in appropriazione indebita, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione per peculato, richiamando la giurisprudenza secondo cui l' "appropriazione" comprende anche la "distrazione" della cosa, ossia imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso. Anche la censura sull'elemento soggettivo è stata respinta come riformulazione delle doglianze già esaminate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 215, codice penale militare di pace

    Norma di riferimento per il reato di peculato militare; la Corte la interpreta estensivamente, ritenendo che l'appropriazione o distrazione di beni ai quali si ha disponibilità per ragione di ufficio integri il reato.

  • art. 46, codice penale militare di pace

    Richiamato come norma generale collegata alla struttura del reato militare; utilizzato nella contestazione degli articoli che definiscono i delitti militari.

  • art. 47, comma primo, n. 2, codice penale militare di pace

    Richiamato nella formulazione delle imputazioni militari; la Corte ne usa la disciplina per qualificare le condotte nel contesto del diritto penale militare.

  • art. 56, codice penale

    Norma sulle cause di esclusione o diminuzione della responsabilità (concause), richiamata nel quadro delle norme penali sostanziali applicabili; la Corte non nega la responsabilità penale sulla base di questa disposizione.

  • art. 81, comma secondo, codice penale

    Norma riguardante il concorso formale di reati o recidiva e relative aggravanti/conseguenze sul trattamento sanzionatorio; citata tra le disposizioni rilevanti per la determinazione della pena.

  • art. 649, codice di procedura penale

    Norma che disciplina l'efficacia dell'assoluzione pronunciata in altro procedimento: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione in altro giudizio può essere irrilevante quando le fattispecie siano eterogenee, escludendo il ne bis in idem.

Massime di principio

  • Il principio di ne bis in idem opera solo se le due vicende giudiziarie concernono la medesima fattispecie sostanziale e la stessa tutela giuridica; assoluzioni in procedimenti diversi per reati distinti possono essere irrilevanti.
  • Il peculato si configura non solo quando si sottrae materiale direttamente in proprietà, ma anche quando si "distraggono" o si imprimono ai beni finalità diverse rispetto al titolo del possesso derivante dall'ufficio o dal servizio; la disponibilità materiale per ragione di servizio può integrare la "possessione qualificata".
  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione estensiva delle prove di fatto: questioni di fatto e di valutazione delle testimonianze, se motivate e coerenti, sono difficilmente rimesse in discussione salvo vizio giuridico o palese contraddittorietà.
  • Per ottenere la riqualificazione del delitto (es. da peculato ad appropriazione indebita) è necessario dimostrare elementi fattuali specifici che rendano plausibile una diversa interpretazione giuridica; la sola contestazione delle circostanze di tempo/luogo è insufficiente se il compendio probatorio è univoco.
  • L'elemento soggettivo (dolo) può essere desunto dalla condotta ripetuta, dalle modalità e dalla disponibilità dei beni: l'uso 'occasionale' non esclude automaticamente il dolo se le modalità dimostrano una appropriazione indebita rispetto al titolo di possesso.

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