Cassazione Penale, Ordinanza n. 03710/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di reclusione per detenzione illecita di sostanza stupefacente, riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Deduce un solo motivo: vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva e che la pena sarebbe stata determinata nel minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le determinazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando sorrette da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata è stata considerata pienamente adeguata perché la Corte territoriale ha valorizzato la non particolare tenuità del fatto, il numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza detenuta (60), l'elevatissima purezza della cocaina (tra 81,2% e 83,4%) e il ruolo di pusher del ricorrente, reputando congrua una pena base di anni 1 e mesi 6 di reclusione, inferiore al medio edittale. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Richiamato quale base della riqualificazione del fatto in lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte considera, tuttavia, che nel caso concreto il fatto non sia particolarmente tenue alla luce dei dati quantitativi e qualitativi della sostanza e del ruolo dell'agente.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, così da giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sono censurabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; non è consentito un nuovo apprezzamento del merito.
- Ai fini della qualificazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, possono rilevare negativamente il numero di dosi ricavabili, l'elevato grado di purezza della sostanza e il ruolo concretamente svolto dall'agente nello spaccio.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali, se sorretta da motivazione congrua e non apparente, è insindacabile in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo difetto di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03665/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03666/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03671/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03672/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03673/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_penale · 29 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03674/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →